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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine

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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12

c. la procedura per la concessione dei contributi di promozione è concepita in modo equo e trasparente;

d. i richiedenti respinti ricevono una motivazione e hanno la possibilità di chiedere un riesame della decisione presso un’istanza sovraordinata.

2 L’UFC pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle istituzioni riconosciute.

Sezione 3: Momento determinante per il computo delle spese

Art. 17

1 Per il computo di una spesa è determinante il momento in cui è fornita la prestazione, segnatamente il pagamento.

2 Per le prestazioni proprie dei servizi televisivi destinate alla promozione e alla mediazione di film è determinante il momento della trasmissione.

Sezione 4: Definizione dei proventi lordi determinanti

Art. 18 Principio

(art. 24b cpv. 1 LCin)

È considerata provento lordo determinante per il calcolo dell’obbligo di investimento la cifra d’affari realizzata in Svizzera per ciascun anno civile, senza imposta sul valore aggiunto. Fa fede la cifra d’affari dichiarata dall’impresa all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Le copie dei rendiconti IVA inoltrati vanno presentate all’UFC insieme al conto annuale.

Art. 19 Proventi lordi determinanti per le imprese con più offerte

cinematografiche autonome

1 Per i servizi televisivi e su richiesta che mostrano o offrono più offerte cinematografiche autonome è prevista una deduzione percentuale se dimostrano che realizzano i loro proventi lordi prevalentemente con offerte cinematografiche senza film computabili. La deduzione è calcolata sulla quota delle spese d’esercizio per offerte cinematografiche senza film computabili rispetto al totale delle spese d’esercizio.

2 È considerata autonoma un’offerta cinematografica che si differenzia chiaramente dalle altre offerte cinematografiche dello stesso offerente ed è percepita dal pubblico come offerta autonoma. Soddisfa segnatamente i seguenti requisiti:

a. è diffusa tramite un proprio sito Internet o trasmessa come programma proprio;

b. è pubblicizzata, commercializzata e fatturata come marchio indipendente;

c. può essere fruita in maniera indipendente dalle altre offerte cinematografiche dello stesso offerente.