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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine

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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12

Art. 23 Registrazione

1 I servizi televisivi e su richiesta che sottostanno all’obbligo di registrazione sono tenuti ad annunciarsi spontaneamente all’UFC.

2 Nell’annuncio figurano:

a. nome, indirizzo, scopo aziendale, sede e numero d’identificazione dell’impresa e, per le persone giuridiche, i membri del comitato direttivo; le imprese senza sede in Svizzera devono indicare un recapito in Svizzera;

b. tipo e numero delle offerte cinematografiche, indicando se vengono mostrati o offerti film computabili;

c. modello commerciale e cifre d’affari realizzate in Svizzera negli ultimi due anni d’esercizio in correlazione con l’offerta cinematografica;

d. eventuali indirizzi Internet;

e. dati necessari per le eventuali esenzioni ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.

3 Le modifiche ai dati di cui al capoverso 2 vanno notificate spontaneamente all’UFC entro 30 giorni.

Art. 24 Comunicazione degli obblighi delle imprese registrate

1 Una volta effettuata la registrazione, l’UFC verifica a quali obblighi legali è soggetta l’impresa e glieli comunica.

2 Se un’impresa non è d’accordo, l’UFC emana una decisione impugnabile.

Art. 25 Obbligo di fare rapporto

(art. 24h LCin)

1 Per ogni anno trascorso i servizi su richiesta registrati fanno rapporto spontaneamente entro il 30 aprile dell’anno successivo in merito all’adempimento del loro obbligo di promozione della pluralità dell’offerta. Presentano segnatamente documentazione su:

a. numero totale dei film da loro offerti in Svizzera;

b. film europei da loro offerti in Svizzera, segnatamente un elenco con i titoli dei film, i Paesi produttori ed eventualmente la durata;

c. modo in cui viene attuato l’obbligo di designare come tali i film europei e di renderli facilmente reperibili.

2 Per ogni anno trascorso i servizi televisivi e su richiesta registrati fanno rapporto spontaneamente entro il 30 aprile dell’anno successivo in merito all’adempimento del loro obbligo di considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente. Presentano segnatamente documentazione su:

a. proventi lordi da loro realizzati: conto annuale, rendiconti IVA, eventualmente rendicontazione dei proventi correlati all’offerta cinematografica e delle spese d’esercizio conformemente agli articoli 19–21;

b. spese considerate investimenti indicate in elenchi con: