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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine

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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 38 Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 9 marzo 20079 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 6

Abrogato

Art. 39 Disposizioni transitorie

1 Fino al 31 dicembre 2023 l’obbligo per le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche di promuovere il cinema svizzero è retto dall’articolo 7 LRTV nella versione del….. Il controllo spetta all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

2 Le spese computate dall’UFCOM di cui all’articolo 7 LRTV nella versione del…… non sono computabili come spese ai sensi della LCin.

3 Per i servizi televisivi e su richiesta esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il periodo di investimento di quattro anni di cui all’articolo 24b LCin inizia il 1° gennaio 2024.

4 Le imprese che sottostanno all’obbligo di registrazione sono tenute ad annunciarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

5 La notifica delle richieste a pagamento di cui all’articolo 27 da parte dei servizi su richiesta si applica ai film commercializzati dal 1° gennaio 2024.

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il …….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

9 RS 784.401