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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine
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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 38 Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 9 marzo 20079 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 6
Abrogato
Art. 39 Disposizioni transitorie
1 Fino al 31 dicembre 2023 l’obbligo per le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche di promuovere il cinema svizzero è retto dall’articolo 7 LRTV nella versione del….. Il controllo spetta all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
2 Le spese computate dall’UFCOM di cui all’articolo 7 LRTV nella versione del…… non sono computabili come spese ai sensi della LCin.
3 Per i servizi televisivi e su richiesta esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il periodo di investimento di quattro anni di cui all’articolo 24b LCin inizia il 1° gennaio 2024.
4 Le imprese che sottostanno all’obbligo di registrazione sono tenute ad annunciarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
5 La notifica delle richieste a pagamento di cui all’articolo 27 da parte dei servizi su richiesta si applica ai film commercializzati dal 1° gennaio 2024.
Art. 40 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il …….
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr