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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine

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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12

2 Non devono essere notificate:

a. le richieste a pagamento notificate da un altro servizio su richiesta, segnatamente nel caso di servizi su richiesta che riprendono inalterato il catalogo cinematografico di un servizio su richiesta registrato presso l’UFC con il quale hanno stipulato un accordo sulla notifica all’UFC delle loro richieste;

b. le richieste di film a pagamento di un servizio su richiesta senza sede in Svizzera la cui offerta non è rivolta al pubblico svizzero secondo i criteri di cui all’articolo 5.

Sezione 3: Procedura per la considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 28 Controllo annuale dell’obbligo di investimento

1 In base ai rapporti forniti dai servizi televisivi e su richiesta (art. 25) l’UFC calcola l’importo degli investimenti per l’anno trascorso, controlla le spese sostenute e comunica alle imprese interessate i risultati delle sue verifiche.

2 Prima di emanare una decisione accorda alle imprese interessate il diritto di audizione.

3 Qualora l’UFC non possa definire le necessarie basi di calcolo o ciò richieda un onere sproporzionato, può determinare a sua discrezione l’importo degli investimenti.

Art. 29 Decisione della tassa sostitutiva

Trascorso il periodo di investimento di quattro anni l’UFC decide un’eventuale tassa sostitutiva pari alla differenza tra gli investimenti dovuti è le spese sostenute.

Art. 30 Modifiche durante il periodo di investimento

1 Qualora le condizioni di un servizio televisivo o su richiesta determinanti per l’obbligo di investimento cambino sostanzialmente nel periodo di investimento di quattro anni, segnatamente a seguito di riorganizzazione, cessazione dell’attività, crollo della cifra d’affari o fallimento, il servizio televisivo o su richiesta emette spontaneamente un conteggio intermedio per l’UFC e vi allega i documenti determinanti.

2 Qualora non sia previsto o possibile ripartire o riprendere l’obbligo di investimento oppure le spese computabili avvenute, un’eventuale tassa sostitutiva sarà decisa sulla base del conteggio intermedio per il corrispondente periodo ridotto di conteggio.

Art. 31 Esigibilità della tassa sostitutiva e interesse di mora

1 La tassa sostitutiva è esigibile con il passaggio in giudicato della decisione.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali l’UFC può prorogare il termine di pagamento.