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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine

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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12

Art. 20 Proventi lordi determinanti per le imprese con proventi non correlati

all’offerta cinematografica

Per le imprese che dimostrano che i loro proventi lordi derivano prevalentemente da attività o servizi non correlati all’offerta cinematografica, il calcolo dell’obbligo di investimento si basa sulla quota di proventi realizzata in correlazione con l’offerta cinematografica. Qualora tale quota non possa essere quantificata in modo affidabile o l’offerta cinematografica sia gratuita per il pubblico, la quota delle spese d’esercizio correlata all’offerta cinematografica sarà divisa per le spese d’esercizio totali e moltiplicata per la cifra d’affari.

Art. 21 Proventi lordi determinanti per le imprese che gestiscono reti

(art. 24d cpv. 2 LCin)

1 Sono considerate imprese che gestiscono reti gli offerenti di servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 3 lettera b della legge del 30 aprile 19976 sulle telecomunicazioni.

2 Per le imprese che gestiscono reti e offrono o mostrano offerte cinematografiche i proventi lordi determinanti provenienti dall’offerta cinematografica si compongono di:

a. pagamenti per l’acquisto o il noleggio di film;

b. pagamenti per le offerte cinematografiche mostrate o offerte in abbonamento oppure previo pagamento di un importo forfetario;

c. pagamenti per la pubblicità mostrata in correlazione con l’offerta cinematografica;

d. pagamenti per la trasmissione o l’utilizzo di dati raccolti in correlazione con l’offerta cinematografica.

3 Qualora la quota di proventi provenienti dall’offerta cinematografica non possa essere quantificata in modo affidabile o l’offerta cinematografica sia gratuita per il pubblico, la quota delle spese d’esercizio correlata all’offerta cinematografica sarà divisa per le spese d’esercizio totali e moltiplicata per la cifra d’affari.

Capitolo 4: Procedura

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 22 Registro

(art. 24g LCin)

L’UFC gestisce il registro pubblico di cui all’articolo 24g LCin.

6 RS 784.10