Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 23 pagine
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Legge Movetia – Rapporto sui risultati della consultazione
funzione di coordinamento tramite la sua presenza nel consiglio d’amministrazione di Movetia.
AG chiede di integrare il capoverso 5 in modo che singoli Cantoni (anziché «i Cantoni»,
comprendendo la CPDE nel suo insieme), possano conferire mandati a Movetia.
GE ritiene che la disposizione sui contributi versati a Movetia dai Cantoni a copertura dei costi implichi uno spostamento degli oneri dalla Confederazione ai Cantoni. Il Cantone è contrario e propone pertanto la seguente modifica:
«5 I Cantoni possono assegnare mandati a Movetia o affidarle dei compiti relativi all’organizzazione e alla realizzazione di attività di scambio e mobilità a tutti i livelli di formazione. Nel quadro degli obiettivi fissati all’articolo 2, possono affidare anche altri compiti oltre a quelli definiti all’articolo 3 capoverso 1. In tal caso versano a questo scopo contributi a copertura dei costi.»
BE chiede di cancellare l’ultima frase del capoverso 5. Movetia deve continuare a offrire servizi supplementari gratuitamente, come finora. Da un lato manca a livello cantonale una base legale per l’acquisto di simili prestazioni presso l’agenzia nazionale, dall’altro una simile disposizione porterebbe al crearsi di disparità: bisogna evitare che questi servizi dipendano dai rispettivi budget dei Cantoni. C’è inoltre da chiedersi in che misura si possa esigere dai Cantoni di incaricare in via prioritaria l’agenzia nazionale qualora necessitino di un supporto. In questo modo si crea una posizione di monopolio non sempre giustificata di Movetia.
4.5 Articolo 4: Cooperazione
GE ricorda che deve essere assicurato il pari trattamento nella cooperazione tra l’agenzia nazionale e i vari gruppi d’interesse che si adoperano per la promozione degli scambi nel settore pubblico o privato.
Movetia propone di unire i due capoversi dell’articolo 4 in quanto gli istituti e le organizzazioni con i quali l’agenzia nazionale coopera possono essere nazionali e/o internazionali:
«Per adempiere i propri compiti, Movetia può cooperare con istituti e organizzazioni nazionali o internazionali che svolgono o promuovono attività che le consentono di raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente legge.»
CSD / TR-SP chiedono perché nell’articolo 4 vengono utilizzate formulazioni potestative, visto che cooperare con altre organizzazioni fa parte dei compiti centrali dell’agenzia
nazionale. Ritengono che si tratti del suo mandato vero e proprio e che quindi sarebbe sbagliato se a seguito della riorganizzazione l’agenzia nazionale fungesse ormai solo da servizio amministrativo che lascia l’attuazione operativa ai Cantoni. La CDLS condivide questa valutazione. Propongono pertanto una formulazione più vincolante:
«1 Per adempiere i propri compiti Movetia può cooperare coopera con istituti e organizzazioni […]
2Movetia può cooperare coopera con organizzazioni e associazioni internazionali nell’ambito dei compiti che le affida la presente legge.»
4.6 Articolo 6: Consiglio d’amministrazione: composizione, nomina e organizzazione
In generale
L’USAM, l’USI e HotellerieSuisse vedono una certa contraddizione nel fatto che il consiglio d’amministrazione debba essere indipendente e che i Cantoni siano rappresentati da tre membri. Per l’USI e HotellerieSuisse è tuttavia comprensibile che si cerchi di trovare un modo per conciliare la natura della nuova agenzia nazionale come istituto della