Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 23 pagine

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Legge Movetia – Rapporto sui risultati della consultazione

cantonali della pubblica educazione (CDPE) rappresentativi delle diverse comunità linguistiche. Il mandato dura al massimo quattro anni. Il Consiglio federale può rinominare i membri due volte. Può revocare un membro in qualsiasi momento per gravi motivi.»

USI e HotellerieSuisse fanno notare che va inserita la nuova denominazione della CDPE, ossia «Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione».

swissfaculty specifica, in merito al capoverso 3, che una composizione equilibrata del consiglio d’amministrazione implica un’adeguata rappresentanza della politica, delle scuole universitarie e delle parti sociali (tra cui i docenti) nonché delle regioni linguistiche. Va tenuto conto anche della parità di genere. Propone inoltre che il direttore partecipi con voto

consultivo alle sedute del consiglio d’amministrazione.

Capoverso 6

swissfaculty ritiene che il processo da seguire nel caso di grandi cambiamenti nelle relazioni d’interesse sia troppo complicato e propone che in tal caso un membro si dimetta e che questo aspetto possa essere disciplinato nel contratto di assunzione.

Per la versione tedesca, VS ritiene poco chiara la formulazione del capoverso 6.

Capoverso 7

swissfaculty chiede per quanto tempo i membri del consiglio d’amministrazione debbano attenersi al segreto d’ufficio e propone una durata generale di quattro anni.

Per la versione tedesca, VS ritiene poco chiara la formulazione del capoverso 7.

4.7 Articolo 7: Consiglio d’amministrazione: compiti

Per quanto riguarda l’articolo 7 lettera b in combinato disposto con l’articolo 8 capoverso 2 lettera b, GE vede un valore aggiunto nella maggiore autonomia di cui gode l’agenzia

nazionale nell’allocazione delle risorse. Nel regolamento organizzativo dell’agenzia nazionale andrebbe comunque assicurato che il consiglio d’amministrazione stabilisca i criteri per l’assegnazione dei fondi nel rispetto delle disposizioni di legge e disponga di un diritto di visione nonché di una funzione di controllo e di vigilanza in caso di concessione di sussidi della Confederazione per progetti di scambio e mobilità. Quanto appena affermato

servirebbe in particolare per assicurare un’equa distribuzione delle risorse ai Cantoni e alle regioni linguistiche (p. es. tenendo conto delle risorse che sono già state assegnate da altre fonti a Cantoni bilingui), ripartire adeguatamente tali risorse a programmi internazionali e nazionali e garantire a tutti i giovani in formazione l’accesso a forme di mobilità e di scambio durante e dopo la formazione, a prescindere dall’indirizzo scelto.

4.8 Articolo 8: Direzione

VS propone di precisare nell’articolo 8 il numero di membri di cui si compone la direzione. Sarebbe inoltre interessante chiarire se ogni membro della direzione ha la facoltà di

rappresentare Movetia verso l’esterno o se questo ruolo spetti solo al direttore.

Varie organizzazioni20 sottolineano la necessità che anche nella direzione di Movetia siano rappresentati tutti i settori della formazione, compresi gli studenti e le attività giovanili

extrascolastiche. In questo modo si assicura che le decisioni prese rispondano alle esigenze

20 AFS Schweiz, Cevi Schweiz, DOJ, FSPG, Jungwacht Blauring, Movimento Scout Svizzero, FSAG, INTERMUNDO, Fondazione dialogo, USU, Associazione Naturkultur, YFU Schweiz