Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 23 pagine
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Legge Movetia – Rapporto sui risultati della consultazione
Confederazione e il coinvolgimento anche in futuro dei Cantoni come partner nell’attuazione degli scambi e della mobilità. Chiedono che i regolamenti della nuova agenzia siano
impostati in modo da tener conto del contesto descritto. L’USI ritiene che una composizione partenariale del consiglio d’amministrazione assicurerebbe la rappresentanza dell’economia e sottolineerebbe il ruolo dei Cantoni.
Capoverso 1
VS ritiene che nel capoverso 1 l’uso di «un massimo» sia poco chiaro, visto che nello stesso articolo si stabilisce che il consiglio d’amministrazione è composto da sette membri.
Capoverso 2
Varie organizzazioni19 ritengono che si debba tener conto dell’obiettivo della strategia per gli scambi e la mobilità assicurando la rappresentanza, per quanto riguarda le questioni
strategiche, dei vari settori della formazione, in particolare degli studenti e delle attività giovanili extrascolastiche. La loro rappresentanza nel consiglio d’amministrazione va
pertanto definita per legge. Propongono quindi la seguente aggiunta:
«2 (nuovo) La composizione del consiglio d’amministrazione deve garantire che la formazione universitaria, la formazione professionale, l’insegnamento scolastico e le attività giovanili extrascolastiche siano rappresentati ognuno da almeno un membro.»
Anche SIC Svizzera ritiene necessaria una rappresentanza stabile dei gruppi d’interesse rilevanti per garantire un’ampia accettazione dell’istituto di diritto pubblico e le possibilità di partecipazione di tutti gli attori rilevanti al fine di promuovere con successo le attività di scambio e di mobilità. Propone pertanto la seguente integrazione da inserire dopo il
capoverso 1:
«2 (nuovo) La composizione del consiglio d’amministrazione deve garantire che la formazione professionale, la formazione universitaria, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e le attività giovanili extrascolastiche siano rappresentate ognuna da almeno un membro.»
Concerne soltanto il francese: la FSPG propone inoltre la seguente aggiunta:
«2 Les candidats et les candidates au conseil d’administration doivent signaler leurs liens d’intérêt au Conseil fédéral.»
Capoverso 3
AG propone si specificare nel capoverso 3 che la CDPE sceglie autonomamente al suo interno i propri membri per il consiglio d’amministrazione.
TI ritiene la norma indubbiamente valida e adeguata allo scopo di rappresentare i portatori di interesse cantonali; proprio in ragione degli obiettivi che l’agenzia si pone, deve però anche permettere di rispecchiare il plurilinguismo che caratterizza il nostro Paese. Propone pertanto un criterio qualitativo che codifichi la presenza all’interno dei tre membri del consiglio
d’amministrazione proposti dalla CDPE di rappresentanti delle diverse comunità linguistiche, di modo che le candidature tengano conto anche degli interessi delle minoranze linguistiche e della regione italofona in particolare. Propone di modificare il capoverso 3 nel modo
seguente:
«3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Nomina tre membri su proposta della Conferenza svizzera dei direttori
19 AFS Schweiz, Cevi Schweiz, DOJ, FSPG, CFIG, INTERMUNDO, Jungwacht Blauring Schweiz, Movimento Scout Svizzero, FSAG, Fondazione dialogo, USU, Associazione Naturkultur, YFU Schweiz