Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/73: Ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT) · 18 pagine

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La revisione della legge federale del 25 settembre 201511 sulle attività informative prevede l’abrogazione dell’articolo 33 capoverso 4. Con l’entrata in vigore della revi- sione sarà abrogato anche l’articolo 10 LSCPT.

3.5 Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

La presente ordinanza sostituisce l’ordinanza del 15 novembre 2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle tele- comunicazioni.

Art. 12 Disposizioni transitorie

Le informazioni e le sorveglianze disposte o prolungate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza saranno fatturate secondo il diritto anteriore, quindi sotto forma di emolumenti a carico delle autorità che hanno disposto la sorveglianza (cpv. 1). Anche le relative indennità saranno versate alle POC interessate secondo il diritto anteriore. Alle sorveglianze in corso prolungate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il nuovo diritto (cpv. 2). Il capoverso 3 prevede che il primo triennio della par- tecipazione dei Cantoni alle spese inizia a decorrere dall’entrata in vigore dell’OF-SCPT.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

4 Ripercussioni

L’introduzione della formula forfettaria e annuale della partecipazione alle spese e delle indennità riduce l’onere amministrativo per le autorità che ordinano la sorveglianza, ossia le autorità di perseguimento penale e ora anche i Cantoni, nonché per le POC e il Servizio SCPT, riducendo in particolare i costi amministrativi per tutte le parti.

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’introduzione della partecipazione forfettaria alle spese intende ripartire in modo più equo i costi tra Confederazione e Cantoni in base all’utilità. In seguito ai maggior ricavi risultanti dalla nuova ripartizione, il bilancio della Confederazione non sarà più gravato in modo unilaterale. La Confederazione sosterrà un quarto delle spese, nonostante l’utilità per essa esigua delle informazioni e delle sorveglianze (circa 10 %, cfr. tabella 2 nel commento all’art. 3).

La riduzione dell’onere amministrativo in seguito all’introduzione degli importi forfettari è stato già considerato nel preventivo 2023 con il piano finanziario 2024-2026.

11 RS 121