Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/73: Ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT) · 18 pagine
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4.2 Ripercussioni per i Cantoni
La partecipazione forfettaria alle spese comporterà per i Cantoni uno sgravio dell’onere amministrativo e un aumento della sicurezza di pianificazione. Ne possono conseguire risparmi di risorse di personale.
Attualmente i Cantoni partecipano alle spese della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni con circa 12 milioni di franchi all’anno. Determinando la quota dei Cantoni al 75 per cento, la loro partecipazione alle spese nel primo triennio passerà da 12 a 24 milioni di franchi all’anno (per maggiori dettagli, cfr. il commento all’arti- colo 1). Poiché diversamente dalle autorità federali l’utilità per i Cantoni delle informa- zioni e sorveglianze raggiunge il 90 per cento dei costi, questo onere supplementare è esigibile sia perché migliora l’attuale 37 per cento del grado di copertura dei costi del Servizio SCPT sia per l’aumento dei costi per l’esercizio del sistema di trattamento (consultivo 2021).
4.3 Ripercussioni per le persone obbligate a collaborare
Le POC con un numero esiguo di mandati continueranno a essere indennizzate per singolo caso e non sono soggette a ripercussioni. È prevedibile che anche con le in- dennità forfettarie l’ammontare annuale delle indennità a favore delle POC rimanga uguale a quello attuale. A seconda dell’ammontare delle indennità per singolo caso, è possibile che l’importo complessivo relativo all’indennità forfettaria in funzione del tipo di mandato vari.
L’introduzione di importi forfettari comporterà una riduzione dell’onere amministrativo anche per le POC, siano esse indennizzate a forfait o per singolo caso (per maggiori dettagli, cfr. le spiegazioni del capitolo 1.1).
5 Aspetti giuridici
La presente ordinanza attua gli articoli 38 e 38a LSCPT. L’articolo 38a capoverso 1 delega al Consiglio federale il compito di disciplinare il calcolo e il versamento delle indennità alle POC nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese da parte dei Cantoni. Conformemente all’articolo 38a capoverso 2 LSCPT il Consiglio federale può organizzare le modalità di indennizzo e di partecipazione alle spese man- tenendo le indennità per singolo caso secondo il sistema vigente o prevedendo diverse possibili soluzioni con importi forfettari.