Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/73: Ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT) · 18 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 19 marzo 2021, nel quadro della legge federale concernente agevolazioni ammini- strative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, con i nuovi arti-

coli 38 e 38a della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corri- spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), il Parlamento ha creato le basi giuridiche per l’introduzione di importi annuali forfettari (cfr. art. 38a cpv. 2 LSCPT; FF 2021 669). In tal modo si intende ridurre l’onere amministrativo e aumentare il grado di copertura dei costi del Servizio di sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT). L’articolo 38a capoverso 1 LSCPT autorizza il Consiglio federale a disciplinare il calcolo e il versa- mento delle indennità alle persone obbligate a collaborare (POC), nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione dei Cantoni alle spese. Il Consiglio federale può organizzare le modalità di indennizzo e di partecipazione alle spese mantenendo le indennità specifiche per singolo caso secondo il sistema vigente o prevedendo di- verse possibili soluzioni con importi forfettari, ad esempio annuali (art. 38a cpv. 2 LSCPT).

Il messaggio sulla legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione (FF 2020 6109) illustra anche l’intento del Consiglio federale di aumentare gradualmente gli importi forfettari per estendere il basso grado di copertura dei costi del Servizio SCPT. A tal fine è necessario ripartire in modo più equo tra Confederazione e Cantoni, e sulla base della rispettiva utilità, i costi supplementari che risulteranno nei prossimi anni. Secondo il messaggio, attra- verso gli aumenti il Consiglio federale intendeva inizialmente determinare maggiori ri- cavi di 10 milioni di franchi al massimo per la Confederazione. Tenuto conto dell’au- mento dei costi per il sistema di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traf- fico delle telecomunicazioni e per i sistemi d’informazione di polizia della Confedera- zione a causa degli investimenti effettuati, occorre aumentare l’importo dei maggiori ricavi derivanti dai Cantoni a un massimo di 12 milioni di franchi. Dalla ripartizione in base all’utilità delle informazioni e delle sorveglianze risulta che il 90 per cento delle spese è imputabile ai Cantoni e il 10 per cento alla Confederazione (art. 38a cpv. 4 LSCPT). Per mantenere la partecipazione dei Cantoni alle spese a un livello accetta- bile, è previsto che i Cantoni partecipino ai costi soltanto nella misura del 75 per cento. Attualmente i Cantoni sostengono le spese per la sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni con circa 12 milioni di franchi all’anno. La quota del 75 per cento per il primo triennio equivale a un contributo an- nuo alle spese di 24 milioni di franchi, e quindi a un maggior ricavo di 12 milioni di franchi per la Confederazione.

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L’attuale modello degli emolumenti e delle indennità consente soltanto il calcolo per singolo caso e si è rivelato inefficiente a causa della sua complessità e dell’elevato onere amministrativo. Infatti, da una parte, il Servizio SCPT deve fatturare all’autorità di perseguimento penale le proprie prestazioni e quelle delle POC per ogni incarico