Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 27 pagine
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Sistema di gestione dei rischi, sistema di gestione della qualità, sistema di controllo interno (art. 132quater-sexies)
Cantoni
AG ritiene che la vigilanza sui sistemi di gestione dei rischi e l’impostazione dei sistemi di controllo interno dovrebbero basarsi su standard riconosciuti e chiede di adeguare in tal senso gli articoli 132quater e 132sexies AP-OAVS.
Per BE, queste disposizioni andrebbero completate affinché la commissione amministrativa possa emanare istruzioni sugli scopi e sulla forma della gestione dei rischi, oltre che della qualità, e determinare in che misura e in base a quale modello il sistema di controllo interno debba essere impostato.
NE accoglie con favore l’obbligo di introdurre sistemi di gestione dei rischi, di gestione della qualità e di controllo interno. Poiché spetta ai gerenti delle casse di compensazione elaborare e gestire questi sistemi, ritiene che l’autorità federale competente debba garantire tale libertà di scelta per consentire l’implementazione e il controllo di soluzioni adatte alle specificità delle casse.
Partiti politici
L’UDC accoglie con soddisfazione l’introduzione di linee guida in materia di gestione dei rischi. Si dichiara favorevole alla proposta di attuazione dell’articolo 132sexies AP-OAVS, in base alla quale i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno sono gestiti autonomamente dagli istituti interessati e non in modo centralizzato.
Associazioni mantello nazionali dell’economia e altri interessati
USAM e CP apprezzano che le direzioni delle casse beneficino di una libertà sufficiente per istituire i propri sistemi di gestione dei rischi e della qualità.
Garanzia di un’attività irreprensibile (art. 132septies)
Cantoni
A auspica che le prescrizioni siano disciplinate in modo uniforme a livello nazionale.
BE chiede di stralciare i capoversi 1 e 2, soprattutto perché potrebbero pregiudicare l’autonomia cantonale.
GE sostiene che la disposizione potrebbe richiedere un adeguamento delle leggi e dei decreti cantonali pertinenti. Siccome l’entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2024 e l’articolo 66a nLAVS non è accompagnato da una disposizione transitoria, l’attuazione da parte del Cantone potrebbe risultare problematica secondo il tipo di atto legislativo.
NW ritiene che la richiesta di referenze presso datori di lavoro precedenti sia giustificata soltanto per l’assunzione dei membri della direzione e propone di modificare il capoverso 2 lettera c in tal senso.