Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 27 pagine
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di vigilanza materiale, l’UFAS non conosce i sistemi d’informazione degli organi esecutivi e non può quindi fornire le indicazioni tecniche necessarie in caso di ciberattacco. A suo avviso la LSI costituisce una base legale adeguata per regolamentare in modo uniforme l’obbligo di segnalare i ciberincidenti. Il partito propone quindi di adeguare l’art. 141septies AP-AVS per permettere all’UFAS di richiedere i dati necessari all’NCSC. Anche l’UDC attira l’attenzione su un eventuale conflitto con il dibattito in corso sulla LSI.
Associazioni mantello dell’economia e altri interessati
L’USI propone che nell’OAVS si faccia riferimento alla LSI. Ritiene infatti che un obbligo di comunicazione parallelo a due autorità federali potrebbe generare doppioni inutili e sarebbe contrario ai principi del buon governo d’impresa. L’USAM chiede che i danni e le limitazioni al funzionamento dei sistemi dovuti a ciberincidenti o a lacune di sicurezza siano segnalati all’NCSC e non all’UFAS. NODE è dello stesso avviso.
L’USS accoglie invece con soddisfazione l’obbligo di comunicazione parallelo all’UFAS e all’NCSC che a suo avviso non genera doppioni in quanto risponde a obiettivi diversi.
4.2.5. Conto d’amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali (art. 155a)
Cantoni e organi esecutivi
Sedici Cantoni (AI, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VS, ZH) concordano sul fatto che sia essenziale evitare i finanziamenti trasversali in seno a un IAS. Ogni compito, sia esso federale o attribuito dal Cantone, deve essere contabilizzato in modo trasparente nel settore contabile corrispondente.
Per quanto concerne il capoverso 1, la maggior parte dei Cantoni chiede, come ha fatto per l’articolo 108a AP-OAVS, di sostituire il termine «divisioni» con «unità organizzative». UR chiede peraltro di precisare il capoverso in questione per tenere meglio conto di un eventuale organo direttivo superiore comune. BE propone di adeguarlo specificando che occorre tenere un bilancio soltanto nei casi in cui vi sia un patrimonio da gestire in modo autonomo. Chiede inoltre che il bilancio e il conto di amministrazione siano tenuti per ambito di attività e non per divisione.
Pur approvando il testo del capoverso 2, oltre la metà dei Cantoni e CCCC/ACCP/CUAI rilevano che le limitazioni menzionate nel rapporto esplicativo sono eccessive. Non capiscono perché i «progetti strategici per l’ulteriore sviluppo dell’organizzazione mantello» non rientrino nel mandato legale di un organo esecutivo e nei suoi compiti principali. A loro avviso, le casse di compensazione e gli IAS provvedono già oggi a una corretta ripartizione dei costi tra i diversi settori contabili.
Quanto al capoverso 3, sedici Cantoni (AI, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZH) e CCCC/ACCP/CUAI ritengono che sia sprovvisto di base legale. Rilevano che l’espressione «spese per altri compiti» è vaga e crea incertezza giuridica e considerano che gli strumenti di revisione sono sufficienti affinché i revisori possano esprimersi sulla corretta ripartizione dei costi. Per questi motivi chiedono di stralciare il capoverso 3. Dal canto suo, GE propone la seguente formulazione: «Le spese che non sono imputabili né alle assicurazioni né ai compiti delegati sono a carico del Cantone».