Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 27 pagine

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l’Ufficio centrale del 2° pilastro. Durante questo periodo transitorio lo scambio di dati tra gli istituti di previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione AVS dovrà essere mantenuto.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

La Fondazione istituto collettore LPP osserva che dovendo adempiere compiti specifici, in particolare gestire conti di libero passaggio, dispone già oggi di un’interfaccia con l’Ufficio centrale di compensazione AVS, importante per l’esecuzione dei compiti in questione. La fondazione chiede che questa interfaccia venga mantenuta o che le sue funzioni vengano integrate in quella nuova. Spiega inoltre di avere bisogno in particolare di un collegamento diretto con la sua applicazione di gestione attraverso un servizio web che utilizzi un utente impersonale. Una semplice soluzione di portale avrebbe a suo avviso effetti negativi in termini di efficacia.

L’ASIP accoglie con soddisfazione il fatto che gli istituti di previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS possano scambiarsi informazioni tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro, in particolare la possibilità per gli istituti di previdenza di accedere ai dati sullo stato civile dei beneficiari di rendite e dei coniugi superstiti. Considera tuttavia sproporzionato il nuovo articolo 12b OFG e ritiene che il finanziamento previsto all’articolo 12a sia sufficiente. L’associazione rileva peraltro che sarebbe opportuno accordare agli istituti di previdenza termini sufficientemente lunghi, almeno fino alla fine del 2025, per attuare le nuove prescrizioni sullo scambio dei dati attraverso il fondo di garanzia (creazione di apposite interfacce).

Il Fondo di garanzia LPP giudica sproporzionato quanto proposto nel nuovo articolo 12b OFG e reputa che il finanziamento previsto all’articolo 12a sia sufficiente. Anche il fatto che il portale per la consultazione dei dati dell’Ufficio centrale di compensazione non verrebbe utilizzato da tutte le casse non giustifica di per sé l’introduzione di un nuovo contributo. Tenendo conto che, dopo le spese iniziali di gestione del portale, i costi dovrebbero ridursi notevolmente, l’introduzione di un contributo separato appare poco sensata in un’ottica di economia amministrativa. Occorre infine considerare che il confronto regolare dei dati permette di migliorare la gestione delle casse pensioni e che questo aspetto andrebbe incoraggiato con un accesso a bassa soglia e senza barriere dovute ai costi. Il terzo capoverso del nuovo articolo 58a LPP stabilisce che il Consiglio federale disciplina il finanziamento del compito. Questa disposizione non esclude il finanziamento con le attuali fonti finanziarie del fondo di garanzia.

Il gruppo d’interesse inter-pension osserva che, non essendo essenziale, la regolamentazione è burocraticamente sproporzionata e inutilmente complicata. A suo avviso i costi dovrebbero essere sostenuti in modo solidale da tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla legge sul libero passaggio (LFLP), considerato che in molti si avvarranno dello scambio d’informazioni con l’Ufficio centrale del 2° pilastro.

4.6.2. Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 12c)

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Il Fondo di garanzia LPP propone di formulare il capoverso specificando che le spese dell’Ufficio centrale di compensazione sono coperte dal fondo stesso. Auspica inoltre che si precisi che tali spese vanno indicate separatamente.

Il Fondo di garanzia LPP e l’ASA rilevano che per gli istituti di previdenza è prioritario che la nuova soluzione tramite il fondo di garanzia sia almeno equivalente a quella esistente tra diversi istituti e l’Ufficio centrale di compensazione. Gli istituti di previdenza dovranno inoltre adeguare le loro interfacce alla nuova soluzione. Il Fondo di garanzia LPP chiede che per questi lavori vengano concessi termini sufficientemente lunghi (almeno fino alla fine del 2025). L’ASA auspica che venga accordato un periodo di due anni per consentire agli istituti di previdenza di conformarsi al nuovo sistema. Il Fondo di garanzia LPP propone di aggiungere una disposizione finale all’ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) secondo cui anche le spese sostenute dall’Ufficio centrale di compensazione per mantenere le soluzioni attuali