Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 27 pagine
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i trasferimenti potenzialmente abusivi e per gli effettivi di una certa dimensione. Invita inoltre a escludere le rendite d’invalidità concesse a tempo determinato e rimanda all’accordo settoriale della «porta girevole».
Altre organizzazioni e organi esecutivi
La CSEP propone di precisare se i passivi risultanti da contratti assicurativi (capitali di previdenza riassicurati) siano inclusi o no. Il gruppo d’interesse inter-pension non ritiene pertinente la quota di beneficiari di rendita del 70 per cento. Per l’ASIP, la quota del 70 per cento in base alla quale un effettivo è considerato un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita è indicativa. L’associazione rileva che spetta al perito effettuare la valutazione basandosi su altri criteri qualitativi. L’ASA reputa che la disposizione debba essere rilevante soltanto per i trasferimenti potenzialmente abusivi e per gli effettivi di una certa dimensione. Invita inoltre a escludere le rendite d’invalidità concesse a tempo determinato. A questo proposito ASA e inter-pension rimandano all’accordo settoriale della «porta girevole». Il Fondo di garanzia LPP accoglie con particolare soddisfazione la volontà di evitare abusi nei rilevamenti di effettivi di beneficiari di rendita e sostiene appieno il progetto. Approva la quota del 70 per cento in base alla quale un effettivo è considerato un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita e ritiene importante non fissare un limite più elevato. Chiede inoltre di precisare che il calcolo va effettuato applicando le basi tecniche dell’istituto che rileva l’effettivo.
Altri pareri
L’AS-SO accoglie con favore la definizione della quota di beneficiari di rendite proposta dalla modifica d’ordinanza.
4.8.3. Finanziamento sufficiente (art. 17a) Cantoni
Secondo AG, BL e BS, in alcuni casi vi è il rischio che le difficoltà di finanziamento degli effettivi di beneficiari di rendite permangano o peggiorino. BL e BS propongono di aggiungere che il trasferimento non dovrebbe comportare una diluizione superiore a due punti percentuali per l’istituto che rileva l’effettivo. BL, BS e VD reputano che la disposizione proposta sia in contraddizione con l’articolo 27h capoverso 1 OPP 2 in caso di liquidazione parziale a seguito dello scioglimento del contratto d’affiliazione e propongono di adeguare anche le disposizioni concernenti la liquidazione parziale. BL e BS chiedono di precisare se per la riserva di fluttuazione di valore si debba prendere in considerazione il valore stabilito come obiettivo o il valore corrente. Auspicano inoltre che si rinunci alla possibilità della garanzia o che si precisi chi la deve ottenere. GE desidera che si specifichi se il rimando permette di applicare l’articolo 58 capoverso 3 OPP 2 secondo cui l’autorità di vigilanza può, in casi particolari, autorizzare altri tipi di garanzia. AG rileva che il nuovo calcolo non ha senso in quanto rimette in questione il carattere vincolante del contratto creando incertezza giuridica per le parti contraenti. BL e BS chiedono di stralciare o modificare il capoverso 6, visto che l’andamento dell’effettivo è già considerato nel capoverso 5. GE e VD auspicano che si specifichi se si tratta di una decisione dell’organo supremo o dell’autorità di vigilanza dell’istituto che rileva l’effettivo.
Associazioni mantello dell’economia
L’USAM è dell’avviso che le disposizioni relative al calcolo delle riserve di fluttuazione di valore siano formulate in modo più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge e ne esige l’adeguamento.