Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 27 pagine

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4.2.3. Sistema d’informazione per la trasmissione di moduli (art. 141sexies)

Cantoni e organi esecutivi

AG rileva che un modulo elettronico assolve alla propria funzione soltanto se si rinuncia a qualsiasi firma autografa e chiede di completare il capoverso 1 in modo tale che la conferma delle indicazioni da parte della persona richiedente sia sufficiente e che non sia necessaria una firma elettronica riconosciuta. Per CCCC/ACCP/CUAI, il sistema d’informazione deve permettere non solo di compilare online la domanda di prestazioni, ma anche di trasmettere i documenti giustificativi. I tre organi esecutivi chiedono di precisare il capoverso 1 in tal senso.

Quattordici Cantoni (AI, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TI, VS, ZH) auspicano che il capoverso 3 sia completato in modo da permettere l’immissione di dati da parte dei rappresentanti legali o l’inserimento di dati supplementari provenienti dal confronto dei registri o dagli organi esecutivi. Per lo stesso motivo, CCCC/ACCP/CUAI propongono di stralciare «che sono stati registrati direttamente dagli assicurati».

Associazioni mantello nazionali dell’economia e altri interessati

Anche USI e USAM da un lato e CP dall’altro ritengono che il capoverso 3 sia formulato in modo troppo restrittivo e invitano a completarlo per ampliarne la portata. NODE condivide questo parere.

4.2.4. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d’informazione (art. 141septies) Cantoni e organi esecutivi

La grande maggioranza dei Cantoni (AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH) rileva che il fatto di attribuire la responsabilità dei sistemi d’informazione nel 1° pilastro ai soli organi esecutivi è uno dei miglioramenti significativi introdotti con la modernizzazione della vigilanza. Facendo riferimento alla revisione in corso della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSI)6, questi Cantoni e CCCC/ACCP/CUAI ritengono che i ciberincidenti riguardanti i loro mezzi informatici debbano essere comunicati unicamente al Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) e non anche all’autorità di vigilanza. Dal loro punto di vista, la segnalazione parallela creerebbe doppioni inutili, sarebbe contraria ai principi del buon governo d’impresa e potrebbe generare confusioni o ritardi. AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, VS, ZG e ZH hanno dubbi sulle competenze tecniche dell’autorità di vigilanza e si chiedono se quest’ultima interverrebbe in modo opportuno in caso di ciberincidente. Alla stregua di CCCC/ACCP/CUAI, reputano che spetti all’ufficio di revisione secondo l’articolo 159 lettera c AP-OAVS valutare ex post se l’organo esecutivo abbia adottato le misure necessarie in seguito a un tale incidente.

AI, BL, BS, FR, GE, GL, LU, OW, TI, VS, ZH e CCCC/ACCP/CUAI propongono che nell’OAVS si faccia riferimento alla LSI. NW, TG, SH e ZG chiedono di stralciare l’articolo 141septies AP-OAVS. UR suggerisce di aggiungere l’NCSC nel capoverso 2. Per SG la comunicazione dovrebbe essere fatta all’ufficio di revisione.

Partiti politici

Per il Centro e PLR, l’obbligo di comunicazione parallelo a due autorità federali (NCSC e Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]) potrebbe generare doppioni inutili e sarebbe contrario ai principi del buon governo d’impresa. Il PLR rileva inoltre che, in quanto autorità

6 FF 2023 84