Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 27 pagine

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4.2.2. Commissione amministrativa (art. 109a)

Cantoni e organi esecutivi

Undici Cantoni (AI, BL, FR, GE, GL, NW, OW, SO, TI, VS, ZH) e CCCC/ACCP/CUAI ritengono che, mancando una norma di delega ad hoc, il Consiglio federale non possa precisare a livello di ordinanza la nozione di indipendenza della commissione amministrativa prevista dall’articolo 61 capoverso 1bis nLAVS. Ricordando che il legislatore si è pronunciato a favore di una netta separazione tra il Cantone e la commissione amministrativa, sette Cantoni (FR, GE, JU, SO, TG, TI e ZH) reputano inoltre che la disposizione proposta sia esclusa dall’articolo 61 capoverso 1bis nLAVS. Dodici Cantoni (AI, BL, FR, GE, GL, NW, OW, SO, TG, TI, VS, ZH) e CCCC/ACCP/CUAI chiedono di stralciare l’articolo 109a AP-OAVS. in quanto considerano che spetti ai Cantoni definire la composizione della commissione amministrativa.

Quattro Cantoni (BS, NE, SZ, UR) esprimono invece apprezzamento per il fatto che la disposizione permetta al Cantone di essere rappresentato, seppur non in maggioranza, in seno alla commissione amministrativa. UR ritiene sensato, pragmatico e opportuno che i membri del Governo e/o dell’Amministrazione cantonale continuino a essere rappresentati in seno all’organo strategico di un IAS, purché non siano in maggioranza.

Per NE occorre garantire che le casse di compensazione non facenti parte di un IAS siano sottoposte alle stesse regole di governance per quanto concerne la rappresentanza del Cantone, una considerazione condivisa da CCCC/ACCP/CUAI. BE limita questa esigenza alle casse di compensazione cui il Cantone delega dei compiti. Dal canto suo, BS propone di rinunciare a una commissione amministrativa per le casse di compensazione e gli uffici AI che non fanno parte di un IAS.

Partiti politici

Secondo il Centro, la legge non prevede che i membri del Governo o dell’Amministrazione cantonale possano far parte della commissione amministrativa di un IAS. Il partito ritiene che l’appartenenza a tali organi debba fondarsi su criteri professionali.

Il PLR esprime sorpresa per il fatto che, attraverso un’ordinanza, si consenta a una parte importante, benché non maggioritaria, dei membri degli organi legislativi, esecutivi, giudiziari e amministrativi cantonali di far parte della commissione amministrativa. Anch’esso ritiene che l’appartenenza a tali organi debba fondarsi sull’adempimento di criteri professionali. A suo parere l’attuazione proposta non garantirebbe l’indipendenza in misura sufficiente e non rispecchierebbe la volontà del legislatore.

Secondo l’UDC, gli IAS sono enti privati che in quanto tali devono poter svolgere la loro attività in modo indipendente, senza ingerenze politiche. Il partito accoglie con favore la regola secondo cui i rappresentanti del Governo o dell’Amministrazione cantonale non possono essere in maggioranza nella commissione amministrativa.

Associazioni mantello dell’economia

Facendo riferimento all’articolo 61 capoversi 1 e 2 lettera g nLAVS, Travail.Suisse accoglie con soddisfazione i requisiti stabiliti per la composizione della commissione amministrativa di un IAS. L’associazione ritiene importante che nella commissione siano rappresentate anche le parti sociali, al fine di rafforzare l’indipendenza di questo organo, e chiede pertanto di modificare l’ordinanza in tal senso.