Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 27 pagine

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4.2.6. Assunzione delle spese per i sistemi d’informazione (art. 211quinquies)

Cantoni

Facendo riferimento all’articolo 49a nLAVS, oltre la metà dei Cantoni (AI, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, ZG, ZH) e CCCC/ACCP/CUAI reputano che il legislatore federale abbia stabilito chiaramente che la gestione dei sistemi d’informazione è di competenza degli organi esecutivi. Per la maggior parte di questi partecipanti è indubbio che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione comuni sono utili e necessarie nel 1° pilastro.

Diciassette Cantoni (AI, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH) e CCCC/ACCP/CUAI citano espressamente il passaggio del messaggio sulla modernizzazione della vigilanza in cui si afferma che gli organi esecutivi sono coinvolti da vicino nello sviluppo e nella gestione dei sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale. Da un punto di vista fattuale e giuridico ritengono quindi opportuno che questi organi vengano consultati e coinvolti nella scelta di applicazioni informatiche appropriate e rispondenti al loro interesse comune. Pur non menzionando il passaggio summenzionato, altri tre Cantoni (VS, SH, UR) reputano che gli organi esecutivi debbano essere consultati e coinvolti nel processo decisionale.

GE, SG, ZG e CCCC/ACCP/CUAI considerano il capoverso 2 privo di base legale. JU e UR chiedono di correggerlo aggiungendovi l’obbligo per l’UFAS di coinvolgere gli organi esecutivi nel processo decisionale. Sedici Cantoni (AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH) e CCCC/ACCP/CUAI propongono inoltre di sostituire il testo esistente con una disposizione secondo cui l’Ufficio centrale di compensazione verifica l’adempimento delle condizioni e, su richiesta, decide in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi in merito all’assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS. Con la finalità di coinvolgere l’autorità di vigilanza, suggeriscono inoltre che l’Ufficio centrale di compensazione consulti di volta in volta l’UFAS. Questi partecipanti ritengono che la proposta sia conforme alla LAVS e consenta di coinvolgere gli organi esecutivi nell’ambito delle applicazioni comuni, nel rispetto della volontà politica.

Associazioni mantello nazionali dell’economia e altri interessati

Secondo l’USI, il legislatore federale ha stabilito all’articolo 49a nLAVS che la gestione dei sistemi d’informazione spetta agli organi esecutivi. L’associazione menziona peraltro la promessa fatta nel messaggio sulla modernizzazione della vigilanza di coinvolgere gli organi esecutivi nello sviluppo e nella gestione dei sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale. A suo avviso la disposizione proposta è in contraddizione con tale promessa e contraria ai principi del buon governo d’impresa, in quanto esclude gli organi esecutivi da un ambito conferito loro a pieno titolo dalla legge. L’USI rileva infine che il capoverso 2 è sprovvisto di base legale e ritiene opportuno un suo adeguamento.

L’USAM propone di adeguare il capoverso 2 in modo che spetti all’Ufficio centrale di compensazione, e non all’UFAS, verificare l’adempimento delle condizioni e decidere in merito all’assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS, e questo soltanto su richiesta e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi.

L’USS, invece, accoglie con favore il fatto che i sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale non debbano essere elaborati unicamente su iniziativa degli organi esecutivi. Travail.Suisse apprezza che le spese per i sistemi d’informazione summenzionati siano assunti dal Fondo di compensazione AVS.

Il CP rimanda al parere dell’ACCP e sottolinea la necessità di rispettare la legge federale e preservare la consultazione degli organi esecutivi. Condivide inoltre la proposta intesa a far sì che l’Ufficio centrale di compensazione verifichi l’adempimento delle condizioni e, su