Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 27 pagine
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Relazioni d’interesse (art. 132octies)
Cantoni e organi esecutivi
AG chiede che la disposizione sia concretizzata, per esempio, analogamente all’articolo 11 della legge sul Parlamento7 e che gli organi esecutivi siano tenuti a pubblicare le relazioni d’interesse nel rapporto di gestione. Anche BE auspica che sia obbligatorio pubblicare le relazioni d’interesse e insiste sul fatto che debbano dichiararle soltanto le persone di cui all’articolo 66a nLAVS. Invita pertanto ad adeguare il primo paragrafo del commento in questo senso. CCCC/ACCP/CUAI fanno notare che la nomina delle persone di cui all’articolo 66a nLAVS spetta al Governo cantonale e/o al Parlamento cantonale e che sarebbe eccessivo assegnare a tali organi il compito di verificare regolarmente le relazioni d’interesse dei membri della direzione della cassa e di quelli della commissione amministrativa. Dopo la nomina, la verifica annuale potrebbe essere svolta dalla cassa di compensazione. L’ufficio di revisione potrebbe in seguito consultare l’elenco aggiornato dalla cassa. Le tre organizzazioni propongono di modificare la disposizione in tal senso.
Sussidi del Fondo di compensazione AVS per le spese di amministrazione delle casse di compensazione (art. 158bis cpv. 1 lett. bbis)
VD presuppone che l’indennizzo previsto per ogni procedura di fallimento chiusa sarà versato in ogni caso, quindi non solo per le società per le quali il fallimento risulta da una domanda di continuazione dell’esecuzione da parte della cassa di compensazione. ZG ritiene che in futuro l’esecuzione in via di fallimento costituirà la norma, motivo per cui considera giustificato il versamento di un indennizzo per le spese corrispondenti, in analogia a quanto previsto per le spese relative alle domande di continuazione nell’ambito dell’esecuzione in via di pignoramento.
Estensione (art. 160 cpv. 4 e 5)
Cantoni
Per quanto concerne la verifica annuale cui verranno sottoposti i sistemi d’informazione secondo le istruzioni dell’UFAS, NE chiede che i lavori, le collaborazioni e le verifiche già avviati dagli organi esecutivi e dai loro pool informatici siano riconosciuti dall’UFAS e possano essere portati avanti nella forma attuale. Il Cantone vorrebbe evitare di dover effettuare una nuova verifica attraverso l’ufficio di revisione, in quanto ciò costituirebbe un doppione. Il parere di SG va nella stessa direzione. UR chiede che l’UFAS, in collaborazione con EXPERTsuisse, chiarisca nell’ordinanza se spetta agli organi esecutivi o agli uffici di revisione degli organi esecutivi incaricare gli specialisti preposti alla verifica dei sistemi d’informazione. BE ritiene opportuno precisare all’articolo 160 capoverso 4 e nel rapporto esplicativo se la verifica dei sistemi d’informazione deve essere effettuata dallo stesso ufficio che esegue le revisioni negli altri ambiti o se la si potrebbe affidare a un altro ufficio di revisione. In questo caso bisognerebbe prevedere che un ufficio di revisione assuma la responsabilità di tutte le verifiche secondo l’articolo 68a nLAVS. Occorrerebbe inoltre precisare nel commento se la disposizione si applica anche agli uffici AI.