Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine

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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione

Inoltre, viene introdotta nell’articolo 2 capoverso 3 l’abbreviazione LENu per la legge federale sull’energia nucleare, abbreviazione utilizzata poi anche nell’articolo 3 lettera a, nell’articolo 22 capoverso 1bise nell’articolo 47 capoverso 2.

È ancora pendente una possibile modifica della LRaP in merito alla richiesta degli estratti del casellario giudiziale e del registro esecuzioni e fallimenti dei richiedenti o delle persone che lavorano per loro, nel quadro del procedimento di licenza per la manipolazione di sorgenti sigillate ad alta attività. Pendente è anche la possibilità per le autorità di prendere visione di questi estratti del casellario giudiziale e del registro esecuzione e fallimenti nell’ambito dell’attività di sorveglianza. A questo proposito si attende l’esito di una missione di valutazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), previsto per il 2023.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Commento alla LRaP

3.1.1 Articolo 2 Campo d’applicazione

Il capoverso 3 introduce l’abbreviazione LENu per la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare.

3.1.2 Articolo 3 Disposizioni complementari

Lettera a: il rimando alla legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare è sostituito dall’abbreviazione della legge, LENu.

3.1.3 Articolo 17 Sorveglianza dell’ambiente

Capoverso 2: secondo il nuovo capoverso 2 lettera c, il Consiglio federale regolamenta l’assunzione delle spese per la sorveglianza dell’ambiente.

Capoverso 2bis: questo capoverso introduce nella LRaP una nuova disposizione, secondo cui alle aziende con licenza per lo scarico di radioattività nell’ambiente durante il normale esercizio sono addossate le spese per la sorveglianza delle immissioni in relazione con lo scarico. L’esecuzione della sorveglianza delle immissioni dipende dalla natura dello scarico autorizzato, dal tragitto di immissione e dalla diffusione nell’ambiente, nonché dalle tecniche di misurazione disponibili. Per questo motivo, l’obiettivo della sorveglianza mirata delle immissioni e i costi ad essa correlati a carico delle singole aziende sono differenti. Il capoverso 2bisnon crea dunque solo una base per la partecipazione finanziaria delle centrali nucleari alla rete di misurazione URAnet (art. 192 cpv. 3 ORaP), bensì anche per la partecipazione di altre aziende alle spese dovute alla sorveglianza delle immissioni in loro prossimità.

Le aziende assumono solo le spese per quei provvedimenti necessari per la sorveglianza nell’ambiente delle emissioni autorizzate in relazione specifica con la loro azienda. In questo senso si tiene conto anche del principio di equivalenza del diritto tributario secondo cui l’ammontare della contribuzione deve essere ragionevolmente correlato al valore della prestazione (in questo caso la sorveglianza).

3.1.4 Articolo 22 Protezione in caso di emergenza

Capoverso 1: ai fini della protezione in caso di emergenza devono essere presi provvedimenti. In particolare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con agenti terapeutici che proteggono dall’aumento della radioattività. Un approvvigionamento tempestivo con agenti terapeutici significa che in caso di evento gli agenti terapeutici, precisamente le compresse allo iodio, devono poter essere assunti in tempo utile. Questo lasso di tempo varia a seconda della distanza, dal sito dell’evento, del luogo in cui le persone in questione si trovano o soggiornano regolarmente. Il capoverso 1 delega al Consiglio federale la determinazione dei compiti di Confederazione, Cantoni e Comuni nell’ambito dei provvedimenti protettivi d’emergenza.