Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine

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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione

accerta l’esposizione a radiazioni della popolazione e pubblica i risultati nel rapporto annuale «Radioattività e dosi di radiazioni ambientali in Svizzera».

In prossimità delle aziende con licenza per lo scarico di radioattività nell’ambiente, nell’ambito del programma di sorveglianza viene effettuata una sorveglianza mirata delle immissioni se, a causa dello scarico, tale sorveglianza è necessaria. Attualmente, questo è il caso in prossimità delle centrali nucleari e delle aziende dell’industria di lavorazione del trizio. Al finanziamento di questa sorveglianza mirata delle immissioni in loro prossimità hanno finora partecipato su base volontaria solo gli esercenti delle centrali nucleari.

A livello formale di legge manca una regolamentazione relativa alla partecipazione da parte delle aziende in questione al finanziamento di questa sorveglianza. A livello di ordinanza è regolamentato che le aziende per le quali non può essere escluso un rilascio elevato di radioattività assumono i costi di acquisto e di esercizio delle stazioni di misurazione della rete di misurazione automatica che servono a sorvegliare la radioattività in loro prossimità (art. 192 cpv. 3 dell’ordinanza sulla radioprotezione; [ORaP; RS 814.501]). Questa regolamentazione è concepita specificatamente per la partecipazione delle centrali nucleari al finanziamento di URAnet.

1.2 Disposizioni penali

I crimini e i delitti di cui agli articoli 43 e 43a LRaP sono perseguiti dal Ministero pubblico della Confederazione. Le contravvenzioni di cui all’articolo 44 LRaP sono invece perseguite dalle autorità preposte al rilascio delle licenze e alla sorveglianza nel settore della radioprotezione, vale a dire dall’UFSP (art. 11 cpv. 1 e art. 184 cpv. 2 ORaP) e dall’IFSN (art. 11 cpv. 2 e art. 184 cpv. 3 ORaP), nonché dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) in quanto autorità competente per la sorveglianza del personale di volo professionalmente esposto a radiazioni (art. 197 ORaP).

L’articolo 44 LRaP obbliga le autorità di perseguimento penale a perseguire le contravvenzioni nei casi in cui il potenziale di rischio radiologico è esiguo, per esempio: esami della manutenzione e di condizione di piccoli impianti a raggi X ad uso odontoiatrico eseguiti in ritardo, orologi con pittura luminescente contenente radio smaltiti in modo scorretto in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani oppure richieste per il prolungamento delle autorizzazioni per il distacco di personale proprio professionalmente esposto a radiazioni in altri impianti nucleari inoltrate in ritardo. Per il perseguimento di questo tipo di casi l’impiego di risorse è sproporzionato.

D’altra parte ci sono casi più gravi, come per esempio lo smaltimento contrario alle prescrizioni di decine di rilevatori di fumo nei quali sono impiegate sostanze radioattive (americio-241), che per motivi di competenza arrivano al Ministero pubblico della Confederazione (cfr. art. 43 e 43a LRaP). Spesso, tuttavia, in questi casi il Ministero pubblico della Confederazione emana un decreto di non luogo a procedere, perché per tale istanza la colpa e le conseguenze del fatto sono solo di lieve entità ai sensi dell’articolo 52 del Codice penale (CP; RS 311.0). Per l’ulteriore perseguimento di questi casi in quanto contravvenzioni ai sensi della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), nella maggior parte dei casi resta poi solo poco tempo prima che cadano in prescrizione. Soprattutto per le infrazioni all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LRaP, vale a dire le attività sottoposte all’obbligo della licenza esercitate senza licenza, il breve termine di prescrizione di quattro anni ai sensi dell’articolo 11 DPA in combinato disposto con l’articolo 333 capoverso 6 lettera b CP rappresenta un problema se l’infrazione è scoperta solo dopo due o tre anni, fatto che capita di frequente.

Questa sproporzione nel perseguimento di casi di lieve e di grave entità, nonché il ritardo che ne consegue, sono in contraddizione sia con il principio di celerità ancorato come principio fondamentale nel diritto di procedura penale sia con il principio della procedura graduata in base al rischio ancorato nell’articolo 8 ORaP. Con la presente revisione si vuole rimediare a queste irregolarità.