Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine

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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione

articolo anche la regolamentazione sul radio o su altri beni fondiari contaminati con radionuclidi. Il progetto di legge completa l’articolo 24 LRaP con una disposizione sull’obbligo di risanamento per i proprietari e con la delega al Consiglio federale della determinazione del livello di esposizione alle radiazioni a partire dal quale sussiste necessità di risanamento. Disciplina inoltre nel nuovo articolo 24a l’assunzione delle spese per i provvedimenti presi in caso di aumento durevole della radioattività nell’ambiente.

L’assunzione delle spese prevede che il proprietario dell’edificio assuma le spese per i provvedimenti di risanamento se la radioattività è di origine naturale. Se si tratta di radioattività di origine non naturale, in linea di massima le spese per i provvedimenti di risanamento sono addossate a chi li rende necessari. A determinate condizioni anche i proprietari attuali possono essere tenuti ad assumere delle spese, perché devono rispondere anche degli inconvenienti del bene di cui usufruiscono. Se tuttavia gli attuali proprietari, avendo applicato la diligenza necessaria, non potevano essere a conoscenza della contaminazione, non sopportano alcuna spesa. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente nell’ambito del risanamento di siti contaminati ai sensi della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01).

Il progetto prevede inoltre ora che la Confederazione assuma le spese per i provvedimenti di risanamento di siti e beni fondiari se chi ha causato la contaminazione non può più essere individuato o è insolvente.

2.1.3 Smaltimento di scorie radioattive

Nell’articolo 27 LRaP in vigore è già disciplinato che chi produce scorie radioattive deve assumerne le spese di smaltimento. Il progetto di legge crea ora la base affinché la Confederazione assuma le spese per lo smaltimento di scorie radioattive a carico di chi le ha prodotte, se questo non può più essere individuato o è insolvente.

Il progetto prevede inoltre l’inserimento di un obbligo per chi trova scorie radioattive di fornirle al luogo giusto. Se chi trova le scorie non è colui che le ha provocate, non è però tenuto a sostenere alcuna spesa.

2.1.4 Sorveglianza delle immissioni

Secondo il vigente articolo 17 LRaP le radiazioni ionizzanti e la radioattività nell’ambiente sono sottoposte a una sorveglianza regolare. Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per l’esecuzione di questa sorveglianza, che comprende anche la sorveglianza delle immissioni in prossimità delle aziende con licenza per lo scarico di radioattività nell’ambiente. Nell’articolo 17 capoverso 2 LRaP il progetto di legge delega al Consiglio federale la regolamentazione dell’assunzione delle spese per questi provvedimenti. Il progetto stabilisce tuttavia il principio fondamentale secondo cui le aziende con licenza per lo scarico di radioattività nell’ambiente durante il normale esercizio, il cui scarico rende necessaria una sorveglianza mirata delle immissioni in loro prossimità, assumono le spese per tale sorveglianza.

2.2 Disposizioni penali

Affinché la sproporzione nel perseguimento di casi di lieve e di grave entità possa essere compensata da un maggiore margine di discrezionalità, il progetto di legge da una parte inserisce nell’articolo 44 capoverso 4 LRaP una clausola bagatellare, secondo la quale nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale. D’altra parte il progetto innalza il limite massimo delle multe, inasprendo la pena in caso di contravvenzione. In questo modo introduce un’entità della pena in linea con i tempi e già in vigore in altre leggi federali del settore sanitario, in particolare nella legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS; RS 814.71). Inoltre, le autorità di perseguimento penale ottengono così maggiore margine di discrezionalità. Oltre a ciò, la proroga del termine di prescrizione prevista garantisce un orizzonte temporale realistico per il perseguimento penale, in particolare di quei casi per i quali in un primo tempo il Ministero pubblico della Confederazione