Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine
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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione
(stato) illegale o infrangere una norma giuridica, e la classificazione non dipende nemmeno dalla colpa (che può tuttavia essere considerata nel calcolo della quota di spese). Nella ripartizione delle spese tra più perturbatori per comportamento, alle autorità spetta un potere di apprezzamento da esercitare correttamente. Alle persone colpevoli va addebitata una quota maggiore rispetto a quelle senza colpa. Nel calcolo della quota di spese è possibile tener conto di criteri economici (in particolare la sopportabilità economica come motivo di riduzione).
Agli attuali proprietari dei siti contaminati (perturbatori per situazione) sono addossate spese per i provvedimenti di risanamento soltanto a condizioni restrittive e in piccola parte. Sono potenzialmente tenuti al pagamento delle spese, perché, secondo un principio generale del diritto, chi come proprietario usufruisce di un bene in linea di principio deve rispondere anche dei suoi inconvenienti. I proprietari precedenti non possono essere chiamati in causa come perturbatori per situazione, ma eventualmente come perturbatori per comportamento. I proprietari attuali sono esentati dall’obbligo di sopportare le spese a condizione che non potessero essere a conoscenza della contaminazione nemmeno applicando la diligenza necessaria. Ciò presuppone che al momento dell’acquisto non fossero o non avrebbero dovuto essere a conoscenza di nessun indizio per cui avrebbero dovuto prendere in conto la possibilità che il bene fondiario o il sito fosse contaminato. Tali indizi possono per esempio risultare dal piano d’utilizzazione, dal registro fondiario, da una nota precedente utilizzazione dell’edificio, dal prezzo d’acquisto e da altre circostanze del singolo caso (cfr. Bundesamt für Umwelt BAFU [Hrsg.] 2022: Realleistung, Kostentragung und Sicherstellung / Vollzugshilfe für die Bestimmung der Realleistungs-, Kostentragungs- und Sicherstellungspflichten nach dem Altlastenrecht. 1. aktualisierte Auflage 2023. Erstausgabe 2009. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 2303, p. 32 [disponibile in tedesco e francese]).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di siti contaminati, di regola la quota di spese a carico dei proprietari si attesta in media tra il 10 e il 30 per cento, a seconda delle circostanze dei singoli casi. Tale quota di spese non risulta tuttavia automaticamente dalla posizione di proprietario, bensì è giustificata solo se a essa si aggiungono altre circostanze, per esempio quando il proprietario trae o trarrà un vantaggio economico (non indifferente) dalla contaminazione e/o dal risanamento (cfr. DTF 139 II 106 consid. 5.6). Questo è il caso per esempio quando ciò comporta un aumento del valore di mercato del bene fondiario o dell’edificio (migliore vendibilità, accesso a nuove possibilità di utilizzo economicamente più redditizie; cfr. Bundesamt für Umwelt BAFU [Hrsg.] 2022: Realleistung, Kostentragung und Sicherstellung / Vollzugshilfe für die Bestimmung der Realleistungs-, Kostentragungs- und Sicherstellungspflichten nach dem Altlastenrecht, op.cit. p. 35 segg.).
Il testo al capoverso 3 concede quindi la possibilità di obbligare anche il proprietario a partecipare in (piccola) parte alle spese di risanamento, anche se si può presupporre che, per il principio di proporzionalità, in molti casi si rinuncerà a tale partecipazione alle spese. In particolare, in caso di vantaggio solo indifferente o di mancato aumento del valore, l’autorità può rinunciare a porre a carico dell’attuale proprietario spese per i provvedimenti di risanamento.
Capoverso 4: questo capoverso regolamenta infine i costi scoperti, vale a dire le spese che deve assumere la Confederazione perché non possono essere addossate a nessun responsabile. È il caso quando i responsabili non ci sono più o non possono più essere individuati, oppure sono insolventi. Nei risanamenti di contaminazioni da radio, nella maggior parte dei casi non è più possibile individuare i responsabili.
3.1.7 Articolo 27 cpv. 1, 2 e 2bis Fornitura
Capoverso 1: secondo il vigente articolo 27 capoverso 1, chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall’autorità competente e assumere le spese di smaltimento. A tale obbligo va integrata l’aggiunta secondo cui anche chi trova scorie radioattive deve sottostare all’obbligo di fornitura (ma non a quello di assunzione delle spese).