Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine
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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione
Capoverso 2: questo capoverso corrisponde al vigente capoverso 2. È chiamato ad assumere le spese chi ha prodotto le scorie (e non chi le trova).
Capoverso 2bis: nel nuovo capoverso 2bisviene creata la base giuridica per l’assunzione delle spese di smaltimento di tali scorie da parte della Confederazione, nel caso in cui non sia più possibile addossarle a chi le ha prodotte, perché per esempio non può più essere identificato o è insolvente.
Le imprese di riciclaggio e chi trova scorie non sono considerati responsabili della contaminazione. Nella prassi, tuttavia, le imprese di riciclaggio di regola riscuotono precauzionalmente le tasse di smaltimento dalle persone (privati o aziende) che forniscono loro materiale radioattivo. L’azienda presso la quale viene rinvenuta la fonte radioattiva assume le spese per l’onere legato al recupero della fonte (onere sostenuto dall’azienda). Secondo la norma nell’articolo 104 ORaP attualmente in vigore, le aziende in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga e quelle che riciclano o preparano all’esportazione rottami metallici sono tenute, nel quadro della gestione o della preparazione all’esportazione, a verificare la presenza di materiali radioattivi orfani in tali materiali o rifiuti mediante adeguate procedure di controllo, e a mettere al sicuro in luoghi idonei i materiali eventualmente rinvenuti.
Se chi fornisce le scorie radioattive è da considerarsi anche la persona all’origine della contaminazione (p. es. erede dell’azienda nella quale le scorie sono state originariamente prodotte), allora è in linea di principio tenuto al pagamento delle spese.
3.1.8 Articolo 41 Procedura e protezione giuridica
L’articolo 41 LRaP è abrogato. Secondo l’articolo 41 LRaP, la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla PA e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG; RU 60 275). Quest’ultima non è più in vigore. Il rimando alla PA è puramente dichiaratorio e quindi non necessario. Di conseguenza, l’articolo 41 deve essere abrogato e la rubrica del capitolo 5 deve essere adeguata. La rubrica del capitolo 5 si limita dunque ora solo agli emolumenti di cui all’articolo 42 LRaP.
3.1.9 Articolo 44 Contravvenzioni
Capoverso 1: in questo capoverso la pena per le contravvenzioni commesse intenzionalmente è innalzata a 40 000 franchi al posto degli attuali 10 000 franchi vigenti ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 CP. Questo inasprimento della pena è in linea con i tempi e proporzionato, perché le fonti radioattive rappresentano un pericolo per la salute.
Capoverso 2: nel caso di una contravvenzione commessa per negligenza, il capoverso 2 dimezza la pena di cui al capoverso 1, portandola a 20 000 franchi. Il vigente capoverso 2, che permette attualmente al Consiglio federale di prevedere a livello di ordinanza una multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso radioattività, è abrogato e sostituito dalla punibilità della negligenza. La disposizione d’esecuzione all’articolo 199 capoverso 2 ORaP che prevede questa multa più elevata si basa quindi ora sul capoverso 1 lettera f e sottostà dunque anche alla commissione per negligenza. L’entità della pena originariamente maggiore di cui al capoverso 2 vigente è anch’essa coperta dall’innalzamento della pena a 40 000 franchi al capoverso 1.Capoverso 3: il termine di prescrizione è portato a cinque anni così da creare condizioni più favorevoli per il perseguimento penale ai sensi della DPA dei casi di più grave entità, in particolare per fatti di cui agli articoli 43 e 43a che, per questioni di competenza, sono esaminati in un primo tempo dal Ministero pubblico della Confederazione. Il termine di prescrizione di cinque anni corrisponde a quello previsto per le contravvenzioni ai sensi della LENu.
Capoverso 4: con questo capoverso il progetto di legge ammette una clausola bagatellare che permette, nei casi di esigua gravità come gli esempi citati al capitolo 1.2, di prescindere dalla denuncia, rispettivamente dal perseguimento (penale) o dalla pena. A differenza dell’articolo 52 CP, ciò deve poter essere possibile già quando la colpa o le conseguenze del fatto sono di lieve entità; inoltre, tale decisione di rinuncia deve poter essere presa già inizialmente dalle autorità di sorveglianza e d’esecuzione e non