Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine

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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione

1.3 Protezione dei dati

Secondo la legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale (art. 17 cpv. 1 LPD risp. art. 34 cpv. 1 nLPD). In linea di massima, possono trattare dati personali degni di particolare protezione soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD risp. art. 34 cpv. 2 nLPD).

Nell’ambito delle loro attività amministrative in vari ambiti della radioprotezione, le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione trattano dati personali tra cui dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD. Inoltre, l’UFSP gestisce una serie di banche dati, registri o inventari, che sono regolamentati a livello di ordinanza e nei quali vengono trattati dati personali, ma non dati personali degni di particolare protezione.1

La LRaP al momento non annovera nessuna disposizione sulla protezione dei dati. Nel corso della presente revisione si vuole colmare questa lacuna e creare le necessarie basi legali a livello di legge, tenendo già conto della revisione della LPD (nLPD), che dovrebbe presumibilmente entrare in vigore nel settembre 2023.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Principio di causalità

2.1.1 Distribuzione delle compresse allo iodio

Il progetto di legge stabilisce che per la protezione in caso di emergenza devono essere presi provvedimenti per proteggere la popolazione dalla radioattività in caso di evento, in particolare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con compresse allo iodio. Il progetto delega al Consiglio federale la suddivisione dei compiti relativi ai provvedimenti protettivi d’emergenza tra Confederazione, Cantoni e Comuni (art. 22 cpv. 1 LRaP). Conformemente al principio di causalità, entro un determinato raggio attorno alle centrali nucleari la totalità delle spese per l’approvvigionamento va addossata alle centrali nucleari (rispettivamente alle loro società esercenti); oltre tale raggio va addossata loro la metà delle spese. In tal modo sono poste a carico di privati spese statali per provvedimenti protettivi d’emergenza. La relativa base legale formale si inserisce tematicamente nel capitolo 8 della LENu, che regolamenta già altre tasse (art. 83a LENu). Il Consiglio federale determina il raggio basandosi sullo stato della scienza e della tecnica per quel che riguarda la protezione della tiroide dallo iodio radioattivo, l’emissione di iodio radioattivo in caso di evento nonché la sua diffusione nell’ambiente. Attualmente tale raggio sarebbe fissato a 50 km, compatibilmente con la disposizione vigente nell’ordinanza sulle compresse allo iodio. Confederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti che non possono essere addossate agli esercenti delle centrali nucleari (art. 22 cpv. 1bisLRaP). Di tali spese attualmente i Cantoni sostengono quelle per la distribuzione, il magazzinaggio e la consegna delle compresse allo iodio e la Confederazione sostiene le spese restanti.

2.1.2 Provvedimenti di risanamento per siti radiologicamente contaminati

Con l’articolo 24 LRaP vigente esiste già una disposizione che conferisce al Consiglio federale la competenza normativa per prendere disposizioni idonee a limitare l’esposizione alle radiazioni in caso di aumento durevole della radioattività, di origine naturale o meno, nell’ambiente. Tale articolo è concepito soprattutto per il problema costituito dal radon in conformità al messaggio del 17 febbraio 1988 concernente la LRaP (FF 1988 II 141, 166 segg.). Inoltre, il messaggio considera la pittura luminescente contenente radio radioattività nell’ambiente di altra origine, ragion per cui è possibile integrare a questo

1 I dati personali degni di particolare protezione citati sono salvati nei sistemi di gestione elettronica degli affari della Confederazione.