Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine
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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione
nanza sulle compresse allo iodio, che prevede tale trasferimento delle spese, non può basarsi unicamente sull’articolo 4 LRaP. Il principio di causalità ancorato nella LRaP non è sufficientemente preciso per un’applicazione diretta. Nemmeno l’articolo 83 della legge federale sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1), l’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l’articolo 4 della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) costituiscono una base legale sufficiente per il trasferimento delle spese.
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che l’acquisto e la distribuzione a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l’eliminazione delle compresse allo iodio che hanno raggiunto la data di scadenza nonché l’informazione della popolazione e degli specialisti sono provvedimenti di protezione d’emergenza preventivi volti a limitare l’entità di un danno alla popolazione. L’acquisto statale a titolo preventivo e la distribuzione, il controllo, la sostituzione e l’eliminazione possono basarsi sia sull’articolo 5 capoverso 2 in combinato disposto con il capoverso 4 LENu, sia sugli articoli 17–22 LRaP. Porre queste spese a carico degli esercenti delle centrali nucleari è invece un trasferimento a privati di costi statali per provvedimenti d’emergenza. Al momento manca una base legale sufficiente per questo trasferimento di costi.
Nel frattempo è stato possibile garantire il finanziamento delle campagne di distribuzione di compresse allo iodio del 2020 (per le regioni oltre il raggio di 50 km) e del 2024 (entro il raggio di 50 km) tramite un accordo con gli esercenti delle centrali nucleari, approvato con il decreto del Consiglio federale del 14 aprile 2021. Nel contempo, il Consiglio federale ha incaricato il dipartimento competente di sottoporgli entro fine 2022 un progetto di consultazione per le modifiche delle basi legali necessarie per l’assunzione, da parte degli esercenti delle centrali nucleari, delle spese per la distribuzione a titolo preventivo di compresse allo iodio a partire dal 2030. Con il presente progetto di legge, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ottempera a tale compito.
1.1.2 Provvedimenti di risanamento per siti radiologicamente contaminati
Fin negli anni Sessanta in Svizzera i quadranti di orologio, per essere visibili al buio, venivano dipinti con pittura luminescente contenente radio. La manipolazione di pittura luminescente radioattiva nei laboratori e nei locali utilizzati per il lavoro a domicilio ha portato alla contaminazione radioattiva di beni fondiari e discariche. Nell’ambito del Piano d’azione radio 2015–2023 approvato dal Consiglio federale, sono stati identificati beni fondiari contaminati a causa del passato impiego di pittura luminescente contenente radio, che devono ora essere risanati. In linea di massima, le spese per i provvedimenti di risanamento sono a carico di chi li rende necessari. Tuttavia, anche in questo caso è necessaria una precisazione sull’assunzione delle spese.
1.1.3 Smaltimento di scorie radioattive
Per quel che riguarda le scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare, l’articolo 27 LRaP in vigore precisa già che chiunque le produce deve fornirle in un luogo designato dall’autorità competente e deve assumere le spese di smaltimento. Manca però una regolamentazione dell’assunzione delle spese per i casi in cui chi ha prodotto scorie radioattive non può più essere individuato o è insolvente e la Confederazione deve sopportare i costi scoperti.
Perché, inoltre, si possa tener conto dell’attuale prassi, vi è ulteriore necessità di azione affinché chi trova scorie radioattive le fornisca in modo corretto. Deve essere creata una regolamentazione in tal senso.
1.1.4 Sorveglianza delle immissioni
In Svizzera le radiazioni ionizzanti e la radioattività nell’ambiente sono sorvegliate dal 1956. In collaborazione con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), la Suva, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e i Cantoni, l’UFSP allestisce il programma di prelievo di campioni e di misurazioni e ne coordina l’attuazione. L’UFSP gestisce inoltre la rete di misurazione automatica URAnet per la sorveglianza continua della radioattività nell’aria e nei corsi d’acqua. Sulla base dei valori misurati, l’UFSP