Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine

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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione

vaglia se sussistono le fattispecie di crimine o delitto e per questo motivo solo più tardi possono essere perseguiti come contravvenzioni dalle autorità preposte al rilascio delle licenze e alla sorveglianza.

2.3 Protezione dei dati

Nell’ambito della revisione totale dell’ORaP, il Consiglio federale ha per quanto possibile creato le basi legali a livello di ordinanza. Il presente progetto prevede una base giuridica a livello formale di legge per il trattamento e la comunicazione di dati effettuati delle autorità federali preposte e disciplinati a livello di ordinanza. Il progetto introduce quindi nella LRaP un nuovo capitolo 6a «Trattamento dei dati».

Con il progetto di legge, nell’articolo 46a LRaP si disciplina in linea di massima il trattamento dei dati da parte delle autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione. L’UFSP, l’IFSN, la Suva e l’UFAC in quanto autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione (cfr. art. 30 LRaP, art. 37 LRaP, art. 184 ORaP e 197 ORaP) nonché altre autorità di esecuzione come il Ministero pubblico della Confederazione (art. 46 cpv. 1 LRaP), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (art. 190 ORaP), i Cantoni e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 158 lett. a ORaP) trattano dati personali. Anche i compiti del centro di raccolta della Confederazione, gestito dall’Istituto Paul Scherrer (IPS), implicano il trattamento di dati personali nell’ambito della manipolazione di scorie radioattive (cfr. art. 120 ORaP). Queste autorità devono poter anche far trattare dati personali. Per esempio, le autorità preposte alla sorveglianza e all’esecuzione possono ricorrere a terzi per l’esecuzione di controlli e audit clinici (cfr. art. 37 cpv. 3 LRaP, art. 42 ORaP, art. 186 cpv. 1 ORaP e art. 189 ORaP). Ciò presuppone, di regola, che anche terzi trattino dati personali. Inoltre, i Cantoni e i servizi di misurazione del radon riconosciuti inseriscono dati nella banca dati sul radon (art. 162 cpv. 4 lett. a e b ORaP) e trattano dunque anch’essi dati personali. Anche le istituzioni di formazione che offrono corsi di formazione e perfezionamento riconosciuti in radioprotezione possono registrare dati personali nella banca dati della formazione e dell’aggiornamento (cfr. art. 179 cpv. 5 ORaP).

Il trattamento dei dati comprende anche il trattamento di dati personali degni di particolare protezione. Il progetto crea dunque una regolamentazione in questo senso al livello formale di legge richiesto. Il trattamento dei dati in questo contesto si limita all’ambito di procedimenti e sanzioni amministrativi o penali (p. es. revoche di licenze ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. b LRaP e decisioni penali ai sensi dell’art. 43 segg. LRaP). Il capoverso in questione tiene inoltre conto del fatto che, conformemente all’articolo 14 LRaP, in singoli casi i medici possono comunicare alle autorità di sorveglianza eventuali dati concernenti la salute ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 2 LPD, relativi a esami medici di personale professionalmente esposto a radiazioni.

Con la creazione dell’articolo 46b LRaP è disciplinata la comunicazione di questi dati personali alle autorità cantonali, ad altre autorità federali e a terzi. In particolare, nel settore sanitario vengono comunicate ai Cantoni le decisioni sulle licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 16 cpv. 2 ORaP). Ciò comprende anche la loro revoca. Affinché terzi incaricati dell’esecuzione di compiti, come per esempio l’esecuzione di controlli e audit clinici (cfr. art. 34 cpv. 3 ORaP), possano adempiere i loro compiti, deve essere possibile comunicare loro dati personali. Secondo il progetto, è possibile comunicare dati personali ad altri terzi solo a scopi statistici o di ricerca (cfr. art. 76 ORaP, art. 162 cpv. 5 ORaP e art. 186 ORaP).

2.4 Ulteriori modifiche

Il vigente articolo 41 LRaP, che disciplina la procedura e la protezione giuridica, deve essere abrogato perché è di natura puramente dichiaratoria e non più necessario. Rimanda inoltre a una legge federale non più in vigore.