Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 17 pagine
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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione
solo più tardi dall’autorità di perseguimento penale. In caso di infrazione minore con colpa o conseguenze del fatto di lieve entità, tali autorità possono così essere dispensate dall’obbligo di sporgere denuncia di cui all’articolo 19 DPA e l’autorità penale amministrativa da parte sua non deve nemmeno procedere all’esame del caso. Le autorità di sorveglianza e d’esecuzione possono quindi decidere di denunciare un’infrazione minore per esempio solo in caso di recidiva (se è commessa di nuovo dalla stessa persona o dalla stessa azienda). Nell’ambito di sorveglianza dell’IFSN, la clausola bagatellare può inoltre promuovere la just culture.
3.1.10 Articolo 46a Trattamento di dati personali
Capoverso 1: questo articolo disciplina il trattamento di dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, da parte delle varie autorità che svolgono i propri compiti nell’ambito della legislazione sulla radioprotezione. Le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione ai sensi della presente legge trattano dati personali, che sia nell’ambito del procedimento di licenza, in quello delle loro attività di sorveglianza ed esecuzione, o nella gestione di banche dati, registri o inventari. Queste autorità possono anche far trattare dati personali da terzi. Di conseguenza, in particolare i terzi che svolgono i compiti loro affidati sulla base della legislazione in materia di radioprotezione possono eseguire il trattamento dei dati personali che ne risulta.
Capoverso 2: con questo capoverso si precisa il trattamento di dati personali degni di particolare protezione citato al capoverso 1. Possono essere trattati solamente i dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 4 LPD, rispettivamente articolo 5 lettera c numero 5 nLPD. Sono dati personali degni di particolare protezione la revoca di una licenza che abbia un carattere penale, come per esempio la revoca della licenza in caso di mancato rispetto di un onere vincolato alla licenza oppure, nonostante diffida, di un provvedimento ordinato (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LRaP) o l’emanazione di un decreto penale nella procedura penale amministrativa (art. 43 segg. LRaP). In singoli casi possono essere trattati anche dati concernenti la salute ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 2 LPD rispettivamente l’articolo 5 lettera c numero 2 nLPD, comunicati da medici alle autorità di sorveglianza sulla base dell’articolo 14 LRaP.
3.1.11 Articolo 46b Comunicazione di dati personali
Capoverso 1: affinché sia garantita una buona collaborazione tra le autorità citate nell’articolo 46a capoverso 1 LRaP, in particolare nell’ottica dei procedimenti di licenza e delle procedure penali amministrative, è necessario che esse si comunichino dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 46a capoverso 2. La comunicazione di dati personali degni di particolare protezione avviene su richiesta e d’ufficio.
Capoverso 2: questo capoverso del progetto permette alle autorità di cui all’articolo 46a capoverso 1 LRaP di comunicare dati personali alle autorità cantonali, a condizione che esse assolvano compiti nell’ambito della protezione della popolazione e nel settore dell’ambiente e della sanità. In particolare, le autorità cantonali che sono attive nell’ambito della sanità possono essere informate delle revoche di licenze a studi medici o dentistici. Affinché i Cantoni possano svolgere i loro compiti in ambito di protezione della popolazione, come per esempio la valutazione della sicurezza e del pericolo di una situazione da parte delle organizzazioni cantonali dei pompieri in caso di incendio, anch’essi necessitano di queste informazioni. Lo scambio di dati personali relativi alle radiazioni ionizzanti deve essere possibile anche con gli uffici cantonali attivi nel settore della protezione dell’ambiente. Con la comunicazione nel quadro di questi tre ambiti si tiene inoltre conto dello scopo della legge sulla radioprotezione, vale a dire la protezione dell’uomo e dell’ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti. Ad autorità federali diverse da quelle di cui all’articolo 46a capoverso 1 LRaP è possibile comunicare questi dati personali solo se ciò è necessario per l’esecuzione dei loro compiti esecutivi.
Capoverso 3: per finire devono essere comunicati dati personali anche a terzi, affinché questi possano eseguire correttamente i loro incarichi e compiti nell’ambito della legislazione sulla radioprotezione. Ad altri terzi i dati personali possono essere comunicati solo a scopi statistici o di ricerca.