Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine
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l’assistenza riabilitativa), per l’adempimento dei loro compiti legali, l’accesso ai dati degni di particolare protezione contenuti nel SIMIC (v. capitolo 4, art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. m AP-LSISA).
Nuovo accesso al sistema d’informazione per il rimpatrio (eRetour) della SEM per il personale della SEM, del Tribunale amministrativo federale e delle rappresentanze e missioni svizzere all’estero
In futuro potranno accedere a determinati dati personali nel sistema d’informazione per il rimpatrio (eRetour) altri collaboratori delle unità competenti dell’ambito direzionale Asilo (AD AS) e dell’ambito direzionale Centri federali d’asilo (AD CFA) nonché della divisione Ammissione Dimora dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione (AD II) della SEM, i collaboratori delle corti competenti del Tribunale amministrativo federale (TAF; corti IV–VI) nonché i collaboratori competenti delle rappresentanze e missioni svizzere all’estero. Le unità organizzative autorizzate devono essere definite più dettagliatamente nell’ordinanza (v. capitolo 4, art. 109h lett. a n. 3 nonché h e i AP-LStrI).
3.1.6 Altre modifiche di legge
Modifica della competenza per l’assoggettamento all’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti
Secondo l’articolo 21a capoverso 7 LStrI un Cantone può chiedere al Consiglio federale l’introduzione dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nel proprio territorio cantonale se, in presenza di un tasso di disoccupazione superiore alla media, in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento.
Nel quadro della revisione del 2021 degli articoli 53a, 53e capoversi 1 e 2 nonché 53f OC (entrata in vigore il 1° ottobre 2021), la competenza per l’elaborazione delle richieste dei Cantoni e per la definizione dei settori e delle professioni assoggettati all’obbligo di annuncio dei posti vacanti è stata trasferita al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti del tasso di disoccupazione nazionale o cantonale. Questa modifica di ordinanza riguarda esclusivamente una delega di competenze (attribuite al DEFR anziché al Consiglio federale); il diritto di richiesta dei Cantoni rimane invariato.
A seguito di questa modifica dell’OC già entrata in vigore, occorre modificare anche la LStrI, per evitare contraddizioni tra i due testi (v. capitolo 4, art. 21a cpv. 7 AP-LStrI).
Trasmissione di dati medici
Il 1° maggio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni della OEAE riguardanti la valutazione dell’idoneità al trasporto di persone per le quali deve essere eseguito l’allontanamento o l’espulsione (cfr. art. 15p–15s OEAE). L’applicazione di queste disposizioni anche al settore dell’esecuzione delle espulsioni in virtù del diritto penale (espulsioni giudiziarie) va oltre il campo di applicazione dell’articolo 71b LStrI, che disciplina la trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto soltanto nel settore dell’esecuzione degli allontanamenti e delle espulsioni. Poiché non vi è alcun motivo evidente per cui nell’ambito dell’espulsione giudiziaria debbano valere regole diverse rispetto a quelle previste per l’espulsione o l’allontanamento, si può ipotizzare che si tratti di una vera e propria lacuna legislativa. Inoltre, tutte le altre disposizioni rilevanti della LStrI in materia di esecuzione si applicano sia al settore degli allontanamenti e delle espulsioni sia a quello dell’esecuzione delle espulsioni giudiziarie (cfr. p. es. le misure coercitive). In occasione dell’approvazione delle relative modifiche d’ordinanza, il Consiglio federale ha deciso di mantenere nell’OEAE il campo d’applicazione dell’espulsione giudiziaria e, alla successiva occasione, di adeguare il testo dell’articolo 71b LStrI. Fino a quel momento le relative disposizioni per la valutazione dell’idoneità al trasporto devono essere applicate nella prassi per analogia anche nell’ambito dell’esecuzione delle espulsioni giudiziarie. Questa precisazione a livello di legge viene effettuata con il presente avamprogetto.
Secondo gli articoli 15p–15s OEAE, la decisione circa l’idoneità al trasporto nel quadro dell’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione spetta esclusivamente a un medico. L’articolo 71b LStrI, che disciplina a livello di legge la trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto, contiene il termine generale «specialista per l’esame medico» che pertanto deve essere modificato. Inoltre, tutti i servizi che partecipano all’esecuzione continuano a essere informati sullo stato di salute della persona oggetto di rimpatrio, ma la trasmissione dei dati medici necessari avviene esclusivamente da medico a medico (cfr. art. 15q cpv. 4 OEAE). Anche questo aspetto deve essere specificato nella legge.
Come già indicato nel messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo (Riassetto del settore dell’asilo)36, la presente disposizione prevede l’obbligo dei medici curanti di dare informazioni alle autorità citate oppure ai medici competenti per la valutazione dell’idoneità al trasporto. Pertanto, quando trasmettono il fascicolo medico, i medici curanti non devono chiedere lo svincolo dall’obbligo del segreto e, sulla base dell’articolo 321 capoverso 3 CP, non si rendono punibili per questa trasmissione. Per chiarire questo aspetto a livello di legge e nell’ottica della trasparenza, deve essere esplicitamente inserito il rimando all’articolo 321 capoverso 3 CP (v. capitolo 4, art. 71b AP-LStrI).
Divieto d’entrata
Nel quadro del recepimento e della trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d’informazione Schengen (SIS), è stato modificato l’articolo 67 LStrI. Questo sancisce il carattere tassativo di un divieto d’entrata per la persona che ha violato l’ordine o la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o li espone a pericolo. Secondo il nuovo regolamento (UE) 2018/186137, se per motivi di ordine o di sicurezza pubblici viene disposto un divieto d’entrata ai sensi del diritto nazionale, deve anche essere effettuata una segnalazione nel SIS.
Il nuovo articolo 67 LStrI è entrato in vigore il 22 novembre 202238. Il pacchetto di riforme SIS è entrato in vigore integralmente il 7 marzo 2023.
36 FF 2014 6917
37 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
38 RU 2021 365; e FF 2020 3117, RU 2022 636