Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
1.1.6 Altre modifiche di legge (punto 3.1.6)
La competenza formale per la decisione circa le richieste dei Cantoni di assoggettamento di determinate categorie professionali all’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti è stata modificata secondo la prassi attuale e l’articolo 53e capoverso 1 dell’ordinanza del 16 gennaio 19916 sul collocamento (OC). Di conseguenza la competenza in materia non è più del Consiglio federale, ma del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) (art. 21a cpv. 7 AP-LStrI).
Poiché nel frattempo è stato modificato il corrispondente articolo (art. 85 LStrI) deve essere modificato un rimando nella LStrI (art. 30 cpv. 1 lett. l AP-LStrI).
Nel quadro delle modifiche concernenti la valutazione dell’idoneità al trasporto nell’ordinanza dell’11 agosto 19997 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE), sono state rilevate alcune incoerenze contenutistiche e redazionali rispetto a una disposizione della LStrI che pertanto devono essere eliminate (art. 71b AP-LStrI).
Secondo il testo dell’articolo 67 capoverso 1 LStrI entrato in vigore il 22 novembre 2022, la SEM vieta l’entrata in Svizzera agli stranieri allontanati. Tuttavia questa limitazione alle persone allontanate non corrisponde alla prassi, poiché un divieto d’entrata deve poter essere pronunciato anche nei confronti di persone che non soggiornano in Svizzera e che quindi non devono essere allontanate. Questa limitazione involontaria deve essere eliminata (art. 67 cpv. 1 AP-LStrI).
L’abolizione del contributo speciale riscosso sul reddito da attività lucrativa e la riorganizzazione del sistema di sussidi federali per le spese di aiuto sociale alle persone del settore dell’asilo sostenute dai Cantoni da gennaio 20238 rendono necessaria una modifica della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) (art. 93biscpv. 2 e 2bisAP-LAVS).
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
La necessità delle modifiche legislative proposte deriva in particolare da nuove esigenze tecniche, dalla decisione di un tribunale, dall’attuazione di una mozione e da una precedente decisione del Consiglio federale. Non sono stati elaborati progetti separati per ogni singola modifica di legge, poiché ciò avrebbe comportato un notevole onere supplementare per tutti gli uffici coinvolti; raggruppare le modifiche proposte in un unico progetto consente inoltre una presentazione più chiara.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura, con la pianificazione finanziaria e con le strategie del Consiglio federale
L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202010 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202011 sul programma di legislatura 2019–2023. È tuttavia strettamente correlato a uno degli obiettivi annuali del Consiglio federale (Obiettivo 13: la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale).
1.4 Interventi parlamentari
Con la modifica della LStrI si attua la mozione 21.4076 Marchesi «Permessi di dimora per stranieri. Si ripristini chiaramente il principio del centro degli interessi».
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
I principali contenuti dell’avamprogetto sono i seguenti: passaggio a un’attività lucrativa indipendente (punto 3.1.1), centro degli interessi nell’ambito del rilascio del permesso (punto 3.1.2), sanzioni amministrative alle imprese di trasporto aereo (pubblicazione di decisioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo; punto 3.1.3) e obblighi nel quadro dell’esecuzione dell’allontanamento (obbligo di presenza nelle strutture di alloggio cantonali; punto 3.1.4). Le considerazioni seguenti riguardano pertanto questi quattro temi dell’avamprogetto.
Passaggio a un’attività lucrativa indipendente
Per il rilascio di un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, la Svizzera prevede requisiti particolarmente elevati relativi all’interesse economico che l’attività deve rappresentare per il nostro Paese. Anche altri Paesi (p. es. Austria e Germania) applicano criteri relativi all’impatto positivo sull’economia del passaggio di un cittadino di uno Stato terzo da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente. In Germania, tuttavia, i professionisti altamente qualificati hanno la possibilità di ottenere direttamente un permesso di domicilio sin dalla prima ammissione, il che consente loro di godere fin dall’inizio della piena mobilità professionale. Esistono inoltre altre categorie di persone che possono ottenere un permesso di domicilio già dopo che è trascorso un periodo inferiore a quattro anni. In Austria, per esercitare un’attività lucrativa, i titolari di un permesso di dimora possono ottenerne un altro con diritti estesi già dopo due anni, il che assicura loro, tra l’altro, la piena mobilità professionale. Un’attività accessoria indipendente può inoltre essere esercitata senza autorizzazione già a partire dal rilascio del permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa. La possibilità di esercitare un’attività accessoria indipendente senza autorizzazione esiste anche in Danimarca e Finlandia. In Danimarca la piena mobilità professionale è garantita però solo dopo quattro–otto anni dal rilascio di un permesso di dimora di lunga durata. In Finlandia è prevista la piena mobilità professionale per tutti i titolari di un permesso di dimora per l’esercizio di
6 RS 823.111
7 RS 142.281
8Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie, modifica del 30 marzo 2022, RU 2022 233.
9 RS 831.10
10 FF 2020 1565
11 FF 2020 7365