Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine

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3.1.2 Centro degli interessi in Svizzera

La mozione 21.4076 Marchesi «Permessi di dimora per stranieri. Si ripristini chiaramente il principio del centro degli interessi» incarica il Consiglio federale di introdurre modifiche di legge affinché il principio del centro degli interessi sia ripristinato e applicato chiaramente. Le sentenze del Tribunale federale23 citate nella mozione 21.4076 Marchesi riguardano cittadini italiani che hanno ottenuto un permesso di dimora UE/AELS in virtù dell’esercizio di un’attività lucrativa o per aver provato di possedere mezzi finanziari sufficienti. In tutti e quattro i casi, l’autorità cantonale ha «revocato» il permesso di dimora UE/AELS delle persone in questione perché non avevano il centro dei loro interessi in Svizzera. Nelle sue sentenze il Tribunale federale ha stabilito che il trasferimento del domicilio o del centro degli interessi non comporta di per sé la decadenza del permesso; in questi casi il permesso è revocato solo se contemporaneamente sono soddisfatte le condizioni legali, ossia se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi oppure ha notificato la propria partenza dalla Svizzera. Tali sentenze non stabiliscono se alle persone che esercitano un’attività lucrativa avrebbe potuto essere rilasciato un permesso per frontalieri UE/AELS.

Già in una precedente sentenza24 del maggio 2019 il Tribunale federale si è era espressamente pronunciato in merito al centro degli interessi e al domicilio all’estero in relazione ai motivi di decadenza dei permessi. In particolare aveva rilevato che le precedenti sentenze del Tribunale federale erano imprecise quando non si riferivano più alla decorrenza dei termini determinanti ai sensi della legge e ai motivi di interruzione temporanea (soggiorni a scopo di visita, turismo o affari; art. 79 OASA), bensì esclusivamente al trasferimento del domicilio all’estero. Nel caso concreto ciò non ha fatto decadere il permesso di domicilio di uno straniero che svolgeva un’attività lucrativa in Svizzera ma trascorreva i fine settimana con la sua famiglia in un Paese confinante.

Il 2 dicembre 2021 – circa tre mesi dopo la presentazione della mozione 21.4076 Marchesi – il Tribunale federale ha pubblicato un’altra sentenza25 che specifica i requisiti per il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS e di un permesso per frontalieri UE/AELS. Il Tribunale federale ha stabilito che per il rilascio o la proroga di un permesso di dimora UE/AELS, una persona che esercita un’attività lucrativa deve essere disposta a stabilirsi in Svizzera. Se invece la persona lavora come frontaliere secondo la definizione dell’ALC, non sussiste la volontà necessaria per stabilirsi in Svizzera e un eventuale permesso di dimora UE/AELS esistente deve essere revocato e sostituito con un permesso per frontalieri UE/AELS (art. 23 dell’ordinanza del 22 maggio 200226 sulla libera circolazione delle persone [OLCP]). Con questa successiva precisazione della giurisprudenza del Tribunale federale è stata fatta chiarezza nell’ambito dell’ALC. Pertanto non sussiste più una necessità assoluta di regolamentazione in relazione al principio secondo cui il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS o di un permesso di domicilio UE/AELS presuppone che il centro degli interessi sia in Svizzera.

Tuttavia, il Tribunale federale non ha ancora deciso se i principi della sentenza del 2 dicembre 2021 vadano applicati anche ai cittadini di Stati terzi, per la cui ammissione si applica la legge sugli stranieri e non l’ALC. Inoltre, la questione non riguarda solo le persone il cui centro degli interessi si trova all’estero e che lavorano in Svizzera come frontalieri. Nel campo di applicazione della LStrI, il Tribunale federale finora ha inequivocabilmente affermato che la verifica del centro degli interessi come condizione per il rilascio del permesso non può essere effettuata senza tenere conto anche dei motivi legali di decadenza disciplinati in modo definitivo nella LStrI. In adempimento della mozione 21.4076 Marchesi, è pertanto opportuno prevedere espressamente nella LStrI che per il rilascio e il mantenimento di un permesso di dimora o di domicilio il centro degli interessi debba essere in Svizzera.

Modifica proposta

Già oggi, per il rilascio e la proroga di un permesso di dimora ai sensi della LStrI si presuppone che il centro degli interessi sia effettivamente in Svizzera (cfr. art. 86 cpv. 2 lett. c n. 1 OASA). Questa condizione non è tuttavia sancita per legge.

Nella LStrI occorre stabilire espressamente che, ai fini del rilascio e della proroga di un permesso di dimora, il centro degli interessi del richiedente debba essere in Svizzera (v. capitolo 4, art. 33 cpv. 1bise 2 AP-LStrI). Questa condizione non deve essere soddisfatta nel caso di soggiorni temporanei in Svizzera, in particolare, per esempio, per formazioni e formazioni continue, tirocini e trattamenti medici.

Il permesso di domicilio non è espressamente menzionato nella mozione 21.4076 Marchesi. Tuttavia, già oggi il rilascio di un permesso di domicilio presuppone che il centro degli interessi del richiedente si trovi in Svizzera. Ciò deve essere sancito per legge (v. capitolo 4, art. 34 cpv. 1 e 2 frase introduttiva e lett. a-d AP-LStrI).

Il permesso di soggiorno di breve durata e il permesso per frontalieri non sono interessati dalla norma proposta. Per loro natura questi permessi non presuppongono che le persone in questione abbiano il proprio centro degli interessi in Svizzera.

Attualmente la notificazione della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) e un soggiorno di sei mesi all’estero (art. 61 cpv. 2 LStrI) costituiscono già motivi di decadenza del permesso. Inoltre, il permesso decade anche in caso di trasferimento all’estero del centro dei propri interessi. Fanno eccezione i permessi per soggiorni temporanei (v. capitolo 4, art. 61 cpv. 1 lett. abisAP-LStrI).

Per uniformarlo con la LStrI, il termine utilizzato nella LAsi «centro della sua vita» deve essere sostituito da «centro degli interessi». Si tratta semplicemente di una modifica linguistica senza alcun effetto materiale (art. 79 lett. a AP-LAsi).

Cittadini UE/AELS

La norma generale dell’ALC non prevede l’obbligo di avere il centro dei propri interessi nello Stato ospitante (in questo caso la Svizzera). Le condizioni di soggiorno (cfr. art. 2 par. 1 e 2 allegato I ALC e art. 6, 12 e 24 allegato I ALC) e i documenti che le parti contraenti possono esigere per il rilascio del documento di soggiorno (art. 6 par. 3, 12 par. 3 e 24 par. 1 allegato I ALC) sono indicati in maniera esaustiva nell’Accordo. Non è pertanto possibile subordinare tale diritto a condizioni supplementari. Inoltre, in linea di principio, il permesso di dimora è valido fintantoché sussiste il diritto di soggiorno. Il permesso di dimora ha altresì un valore puramente dichiarativo e non costitutivo: constata unicamente l’adempimento delle condizioni stabilite nell’ALC (cfr. art. 2 par. 1 allegato I ALC).

23Sentenze del Tribunale federale 2C_103/2019 del 3 settembre 2021; 2C_47/2019 del 3 settembre 2021; 2C_1041/2019 del 10 no-

vembre 2020; 2C_505/2020 del 10 novembre 2020.

24Sentenza del Tribunale federale 2C_124/2018 del 17 maggio 2019.

25Sentenza del Tribunale federale 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021.

26 RS 142.203