Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine
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un’attività lucrativa in possesso di un titolo di studio universitario finlandese. Altre persone che possiedono un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente devono richiedere un permesso di dimora specifico per esercitare un’attività indipendente, a condizione che questa sia svolta a tempo pieno. Anche in Irlanda i titolari di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa hanno la possibilità di ottenere un permesso esteso che prevede la piena mobilità professionale già dopo due–cinque anni. Con la modifica proposta della LStrI, ai titolari di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa che soddisfano i criteri per l’ammissione all’attività lucrativa della LStrI, in linea di principio viene concessa sin dall’inizio la piena mobilità professionale (sono possibili eccezioni in singoli casi specifici). Attualmente la piena mobilità professionale è concessa solo dopo il rilascio del permesso di domicilio, ossia dopo almeno cinque anni dal rilascio del permesso di dimora.
A differenza di molti altri Paesi industrializzati, in Svizzera non esiste la possibilità di ottenere un’ammissione semplificata per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente tramite i cosiddetti visti start-up e da imprenditore. Per ottenere tali visti di solito sono sufficienti un’idea commerciale «innovativa» e la prova di mezzi finanziari sufficienti. In Europa esistono visti specifici in diversi Paesi (p. es. Irlanda, Polonia e Regno Unito). Data la struttura del diritto svizzero in materia di stranieri, l’introduzione di tali visti non è possibile senza ampie modifiche legislative. Tuttavia, il passaggio a un’attività lucrativa indipendente senza obbligo di autorizzazione mira a facilitare l’avvio di un’attività lucrativa per le persone già in possesso di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa, promuovendo così l’innovazione economica.
Centro degli interessi nell’ambito del rilascio del permesso
In linea di principio, uno straniero può ottenere un permesso solo se al momento del rilascio il centro dei suoi interessi si trova in Svizzera. Si tratta di un principio generale che vale anche in altri Paesi. Di conseguenza, il permesso non viene rilasciato se il richiedente non ha alcuna intenzione di stabilirsi nello Stato in questione.
Pubblicazione di decisioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo
In Svizzera l’importanza dell’anonimizzazione delle decisioni giudiziarie è piuttosto sopravvalutata. Di norma, la Corte europea dei diritti dell’uomo pubblica le proprie decisioni con i nomi dei ricorrenti, dando così priorità alla trasparenza piuttosto che alla protezione dei dati e della personalità.12 Anche nel Regno Unito, in Francia e in Italia vengono indicati i nomi di tutte le persone coinvolte nel processo, comprese le parti, ma non in Austria e Germania.13 L’anonimizzazione delle decisioni è quindi senz’altro possibile ed è compatibile con il diritto europeo.
Obbligo di presenza nelle strutture di alloggio cantonali
La direttiva rimpatri14, applicabile anche in Svizzera, stabilisce le condizioni alle quali i cittadini di Paesi terzi oggetto di una procedura di rimpatrio possono essere incarcerati. Secondo l’articolo 15 paragrafo 1 della direttiva rimpatri il trattenimento di una persona è legittimo soltanto se nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive. La disposizione dell’obbligo di presenza rappresenta una misura meno severa rispetto alle altre misure coercitive di cui agli articoli 73 segg. LStrI. Tale misura può essere ordinata solo per un determinato numero di ore al giorno e per una durata massima di un mese (v. punto 3.1.4). In altri Paesi europei (in particolare Francia e Lussemburgo) sono previsti gli arresti domiciliari come alternativa alla carcerazione amministrativa.15 L’obbligo di presenza tuttavia è una misura più lieve o meno invasiva rispetto agli arresti domiciliari che limitano totalmente la libertà di movimento della persona interessata per l’intera durata della misura.
3 Punti essenziali dell’avamprogetto
Si precisa che la LStrI è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), ai loro familiari nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera i cui datori di lavoro hanno il domicilio o la sede in uno di tali Stati, soltanto se l’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o l’accordo di emendamento della Convenzione del 21 giugno 200117 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) non contengano disposizioni derogatorie oppure se la LStrI prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 LStrI).
3.1 La nuova normativa proposta
3.1.1 Facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente
Per i cittadini di Paesi terzi in possesso di un permesso di dimora, il passaggio da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente è soggetto all’obbligo di autorizzazione ai sensi del diritto vigente (art. 38 cpv. 3 LStrI). I cittadini di Stati terzi possono essere ammessi a esercitare un’attività lucrativa indipendente, in particolare se è nell’interesse dell’economia svizzera e se sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività (art. 19 LStrI).
Secondo l’articolo 38 capoverso 2 LStrI i titolari di un permesso di dimora ammessi in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente possono cambiare impiego senza necessità di un’autorizzazione. Soltanto se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 capoverso 2 LStrI che pongono dei limiti al cambiamento d’impiego, prima di ogni cambiamento anticipato è necessaria l’autorizzazione delle autorità competenti. La mobilità geografica e professionale può subire una limitazione solo se è giustificata da importanti interessi pubblici.18 Tali condizioni sussistono regolarmente se l’ammissione iniziale per l’esercizio di un’attività particolare è stata rilasciata in deroga alle condizioni generali d’ammissione al soggiorno con attività lucrativa (art. 18–26a LStrI). Ciò riguarda in particolare il soggiorno di persone riconosciute
12https://www.bger.ch > Tribunale federale > Pubblicazioni > Contribuzioni e pubblicazioni del Tribunale federale > Die Publikation
gerichtlicher Entscheide, n. marg. 25.
13https://sui-generis.ch > Archiv > 2014 > Publikation von Urteilen durch Gerichte, n. marg. 53.
14Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applica-
bili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
15Rapporto del Consiglio federale del 16 dicembre 2022 in adempimento del postulato 20.4265 della Commissione degli affari giuridici
del Consiglio degli Stati del 19 ottobre 2020 sull’introduzione del braccialetto elettronico nella legge sugli stranieri, pag. 13.
16 RS 0.142.112.681
17 RS 0.632.31
18 V. Messaggio dell’8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, qui 3367.