Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine

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In occasione di una revisione della LStrI40 è stato abrogato il capoverso 6 dell’articolo 85 e creato il nuovo articolo 85a LStrI, interamente dedicato all’attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente. Pertanto occorre modificare l’articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrI: il rimando non è più all’articolo 85 LStrI, bensì al nuovo articolo 85a LStrI.

Art. 33 cpv. 1bise 2

In questo ambito è necessaria una nuova norma: per il rilascio e la proroga di un permesso di dimora, il centro degli interessi del richiedente deve trovarsi in Svizzera. Questa condizione non si applica alle persone che soggiornano in Svizzera in via temporanea, nello specifico per seguire una formazione o una formazione continua, svolgere uno stage o sottoporsi a cure mediche (v. anche punto 3.1.2). Tali soggiorni non presuppongono necessariamente che il centro degli interessi si trovi in Svizzera.

In occasione del primo rilascio di un permesso di dimora i requisiti volti a dimostrare che il centro degli interessi sia in Svizzera non possono, giocoforza, essere molto severi. In quel momento, infatti, un contratto di locazione o di lavoro, il trasferimento nell’ambito del ricongiungimento familiare nonché la presenza di documenti o configurazioni simili dimostrano in modo sufficiente che il centro degli interessi della persona si trova in Svizzera. Al momento della verifica per la proroga del permesso di dimora, in assenza di indicazioni o indizi che il centro degli interessi della persona non si trovi più in Svizzera, il permesso può essere prolungato, con riserva di eventuali ulteriori requisiti da soddisfare (cpv. 1bis; v. anche art. 61 cpv. 1 lett. abisAP-LStrI).

Questa nuova norma non riguarda i cittadini UE/AELS (cfr. punto 3.1.2).

Il nuovo capoverso 1biscomporta una modifica grammaticale del capoverso 2.

Art. 34 cpv. 1 e 2 frase introduttiva e lett. a-d

I capoversi 1 e 2 frase introduttiva e lettere a-c riguardano solo la versione francese allo scopo di apportare modifiche redazionali.

Capoverso 2 lettera d: è necessario disciplinare che il centro degli interessi di una persona che richiede un permesso di domicilio deve trovarsi in Svizzera (v. anche le considerazioni sull’art. 33 cpv. 1bise 2 AP-LStrI).

Art. 38 cpv. 2–4

Capoverso 2: l’articolo 38 capoverso 2 LStrI è modificato affinché, in linea di principio, i titolari di un permesso di dimora ammessi in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente godano della piena mobilità geografica e professionale. In determinati casi, possono essere disposte, come finora, condizioni a tempo determinato di cui all’articolo 33 capoverso 2 LStrI che limitano la mobilità geografica e professionale (v. punto 3.1.1). Ora questo aspetto viene disciplinato espressamente. A prescindere che sia stato rilasciato per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o dipendente, il permesso di dimora può essere vincolato alla condizione che lo straniero per un determinato periodo non cambi attività lucrativa (passaggio da un’attività lucrativa dipendente a un’altra attività lucrativa dipendente, passaggio da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente oppure da un’attività lucrativa indipendente a una dipendente). Questa modifica non riguarda i cittadini UE/AELS (v. punto 3.1.1).

La prima frase riguarda i titolari di un permesso di dimora e riprende interamente nei contenuti il capoverso 4, concernente i titolari di un permesso di domicilio. Per evitare due capoversi distinti con lo stesso contenuto per le due tipologie di permesso, la prima frase deve riguardare i titolari di un permesso di dimora o di domicilio.

Il diritto vigente non fissa una durata per le condizioni relative al permesso di dimora che limiti la mobilità professionale e geografica delle persone aventi diritto di soggiorno; il presente avamprogetto la introduce esplicitamente. La definizione di un determinato termine per la limitazione della mobilità professionale e geografica è, tra l’altro, nell’interesse dell’economia svizzera, giacché non si deve limitare inutilmente la dinamica del mercato del lavoro; d’altro canto, occorre consentire agli stranieri che soggiornano in Svizzera per un periodo prolungato di partecipare senza restrizioni alla vita economica, sociale e culturale del Paese. Il limite temporale concreto sarà definito nella OASA, in base ai termini esistenti in materia di diritto degli stranieri. Gli articoli 34, 35, 39, 42 e 84 LStrI disciplinano, tra le altre cose, ulteriori diritti che gli stranieri possono fare valere trascorso il termine di cinque anni. Si tratta per esempio del rilascio anticipato di un permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4 LStrI) o dell’esame approfondito per il rilascio di un permesso di dimora alle persone ammesse provvisoriamente (art. 84 cpv. 5 LStrI). Il termine di cinque anni è un lasso di tempo molto diffuso nel diritto degli stranieri per la concessione di ulteriori diritti. In linea di principio, trascorso tale termine ci si può attendere un’integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale anche da parte delle persone la cui mobilità professionale è stata limitata in fase di ammissione. Pertanto, al fine di garantire una politica coerente in materia di immigrazione, è utile e opportuno prevedere un’analoga regolamentazione dei termini per la mobilità professionale. La limitazione riguardante il cambiamento di posto di lavoro può essere stabilita nel rispetto del principio di proporzionalità e ponderando gli interessi pubblici. Essa si applicherà agli stranieri che esercitano un’attività lucrativa originariamente ammessi al mercato del lavoro svizzero nell’ambito di un impiego locale (assunzione di un impiego presso un datore di lavoro svizzero) per un’attività particolare in deroga alle condizioni generali d’ammissione per un soggiorno con attività lucrativa (art. 18–26a LStrI) (v. punto 3.1.1).

Allo scadere del termine, da definire a livello di ordinanza, le condizioni che limitano la mobilità professionale legate al permesso di dimora di regola decadono automaticamente. Nel caso delle persone ammesse a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera in virtù delle loro conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI) e che non sono considerate lavoratori altamente qualificati conformemente alle condizioni di ammissione regolari per i cittadini di Stati terzi (art. 23 cpv. 1 LStrI), può talvolta accadere che l’apprendimento della lingua non progredisca in misura sufficiente, il che può ripercuotersi negativamente sulla loro capacità di adattamento al mercato del lavoro svizzero e all’interno della società. In casi eccezionali, al momento della proroga del permesso di dimora, l’autorità cantonale competente può disporre una proroga del termine se, a causa di una mancata integrazione, per la persona è ancora in essere un accordo d’integrazione (art. 58b LStrI) comprendente degli obiettivi da raggiungere. Al momento del rilascio e della proroga di un permesso di dimora per uno straniero che non soddisfa i criteri per l’integrazione secondo l’articolo 58a LStrI, le autorità cantonali possono stipulare un accordo d’integrazione.

40 FF 2013 2045 (messaggio); 2016 2471 (messaggio aggiuntivo).