Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
La modifica proposta relativa al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora non vale pertanto per i cittadini dell’UE, poiché in questo caso il rilascio è disciplinato dall’ALC e dall’ordinanza emanata per la sua attuazione (OLCP) (art. 33 cpv. 1bisAP-LStrI).
L’articolo 24 OLCP, applicabile ai cittadini degli Stati membri dell’UE/AELS, si riferisce alle misure di allontanamento o respingimento che possono essere disposte dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 60–68 LStrI. Pertanto l’articolo 61 LStrI, tenuto conto dell’articolo 5 allegato I ALC, è applicabile anche ai cittadini UE/AELS (art. 61 cpv. 1 lett. abis AP-LStrI). L’articolo 5 allegato I stabilisce che, in base alla valutazione di ogni singolo caso, i diritti conferiti dalle disposizioni dell’ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
Ciò vale anche in relazione alla convenzione AELS, e quindi per i cittadini degli Stati AELS, e all’Accordo del 25 febbraio 201927 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, e i cittadini del Regno Unito interessati.
Disposizioni transitorie
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i principi sanciti dall’articolo 126 LStrI si applicano a tutte le modifiche della LStrI dopo la sua entrata in vigore; pertanto non occorre tenere conto dei principi generali del diritto intertemporale.28 Il diritto vigente rimane pertanto applicabile a tutti i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore di una revisione parziale della LStrI, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati d’ufficio o su richiesta.
3.1.3 Estensione dell’obbligo di assistenza e pubblicazione di sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo
Obbligo di rimpatrio di passeggeri con documenti falsi
Secondo il diritto vigente, nell’ambito del proprio obbligo di assistenza le imprese di trasporto aereo sono tenute al trasporto immediato delle persone trasportate cui è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen dalla Svizzera al Paese di provenienza o allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l’ammissione (art. 93 cpv. 2 lett. a LStrI). Tuttavia, questo obbligo di assistenza delle imprese di trasporto aereo non vale per i passeggeri a cui è negata la prosecuzione del viaggio attraverso le zone di transito internazionali degli aeroporti. Si tratta di persone che intendono solamente attraversare le zone di transito internazionali degli aeroporti, senza entrare nello spazio Schengen (p. es. su un volo Londra-Zurigo-Johannesburg). L’articolo 93 capoverso 1 AP-LStrI proposto intende colmare questa lacuna nell’obbligo di assistenza (v. capitolo 4, art. 93 cpv. 1 AP-LStrI).
Disposizioni transitorie
La modifica proposta non riguarda una fattispecie di durata e pertanto non è necessaria una disposizione transitoria. L’estensione dell’obbligo di assistenza vale a partire dall’entrata in vigore della nuova norma.
Pubblicazione di decisioni inerenti sanzioni amministrative
Le sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo che violano gli obblighi di diligenza e di comunicazione secondo gli articoli 122a e 122b LStrI vanno considerate sanzioni amministrative pecuniarie. Nel suo rapporto sulle sanzioni amministrative pecuniarie29 il Consiglio federale ha auspicato la creazione di una base legale nella LStrI per la pubblicazione di decisioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo. La pubblicazione delle decisioni mira a informare circa la prassi sanzionatoria l’opinione pubblica, la quale, inoltre, conoscendo i comportamenti e i motivi che possono portare a sanzioni per le imprese di trasporto aereo può esercitare un controllo sulle attività amministrative. Il presente avamprogetto crea una corrispondente base legale (v. capitolo 4, art. 122c cpv. 4 AP-LStrI).
Disposizioni transitorie
La modifica proposta non riguarda una fattispecie di durata e pertanto non è necessaria una disposizione transitoria. A partire dall’entrata in vigore della nuova norma possono essere pubblicate decisioni passate in giudicato.
3.1.4 Obbligo di presenza e modifica della carcerazione Dublino
Obbligo di presenza nell’alloggio assegnato
La disposizione dell’obbligo di presenza garantisce l’esecuzione di un allontanamento, un’espulsione o un’espulsione in virtù del diritto penale (espulsione giudiziaria) passati in giudicato. La persona interessata da tale misura non ha adempiuto all’obbligo di partenza e non ha lasciato il Paese entro il termine fissato. La presenza nell’alloggio assegnato per un determinato periodo è necessaria affinché la persona rimanga a disposizione delle competenti autorità esecutive per l’accertamento dell’identità o della nazionalità, l’acquisizione dei documenti di viaggio necessari o l’organizzazione della partenza. Spesso accade che le persone allontanate non siano in possesso di documenti d’identità o nascondano la propria identità alle autorità per rendere più difficile l’esecuzione dell’allontanamento. In questo caso i Cantoni possono chiedere alla SEM di accertarne l’identità e di procurarsi i necessari documenti di viaggio. L’identificazione delle persone allontanate è un mandato legale della SEM (art. 71 cpv. 1 lett. a LStrI in combinato disposto con l’art. 3 OEAE). La presenza della persona allontanata è quindi necessaria, per esempio, per accompagnamenti all’ambasciata, audizioni presso la centrale della SEM da parte di delegazioni estere, audizioni da parte delle autorità esecutive e infine anche per l’organizzazione della partenza.
27 RS 0.142.113.672
28 Sentenze del Tribunale federale 2D_10/2020 del 9 luglio 2020 consid. 2.2 seg.; 2C_9/2020 del 29 giugno 2020 consid. 4.1; 2C_911/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 4.1; 2C_549/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 4.1; 2C_496/2019 del 13 novembre 2019 consid. 4 e 2C_212/2019 del 12 settembre 2019 consid. 4.1.
29 Rapporto del Consiglio federale del 23 febbraio 2022 in adempimento del postulato 18.4100 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° novembre 2018, FF 2022 776, qui pag. 101–102.