Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione di partenza

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

Le modifiche proposte riguardano diversi settori, in particolare nell’ambito della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Ciò principalmente a seguito della necessità di concedere nuovi diritti di accesso ai sistemi d’informazione, di una decisione del tribunale (misure coercitive), dell’attuazione di una mozione (21.4076 Marchesi «Permessi di dimora per stranieri. Si ripristini chiaramente il principio del centro degli interessi») e di una precedente decisione del Consiglio federale del 4 marzo 2022 (concernente la facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente con un permesso di dimora). Sebbene non esista un nesso diretto tra i diversi settori, le modifiche sono raggruppate in un unico progetto per semplificare la procedura legislativa.

1.1.1 Passaggio a un’attività lucrativa indipendente (punto 3.1.1)

Il 4 marzo 2022 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato «Per una gestione migratoria in linea con le esigenze della Svizzera»2 e ha deciso una serie di misure volte a ottimizzare l’ammissione di lavoratori qualificati provenienti da Stati terzi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato, tra le altre cose, di presentare al Consiglio federale un messaggio che crei le condizioni legali per la soppressione dell’obbligo di autorizzazione per i titolari di un permesso di dimora che passano da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente (art. 38 cpv. 2–4 AP-LStrI).

1.1.2 Centro degli interessi nell’ambito del rilascio del permesso (punto 3.1.2)

Il 23 settembre 2021 il consigliere nazionale Piero Marchesi ha presentato la mozione 21.4076 «Permessi di dimora per stranieri. Si ripristini chiaramente il principio del centro degli interessi». La mozione è motivata dal fatto che la recente giurisprudenza del Tribunale federale ha reso meno determinante il «centro degli interessi» come criterio di valutazione per il rilascio e la proroga dei permessi di dimora. Secondo questa sentenza, il mantenimento di un permesso di dimora presuppone una presenza minima in Svizzera, ma ai fini di questa definizione il legislatore non considera il criterio del centro degli interessi o del domicilio. La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare le condizioni quadro legali affinché il principio del centro degli interessi sia ripristinato e applicato chiaramente. L’Esecutivo ha proposto di accogliere la mozione. La mozione 21.4076 Marchesi è stata approvata dal Consiglio nazionale il 18 marzo 2022 e dal Consiglio degli Stati il 14 dicembre 2022 (art. 33 cpv. 1bise 2, 34 cpv. 1 e 2 lett. a-d e 61 cpv. 1 lett. abisAP-LStrI).

1.1.3 Sanzioni amministrative alle imprese di trasporto aereo (punto 3.1.3)

Nel suo rapporto sulle sanzioni amministrative pecuniarie3 il Consiglio federale ha auspicato la creazione di una base legale nella LStrI per la pubblicazione di decisioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo. Inoltre gli obblighi di assistenza delle imprese di trasporto aereo devono essere estesi alle persone da esse trasportate a cui è negata la prosecuzione del viaggio attraverso le zone di transito internazionali degli aeroporti (art. 93 cpv. 1 e 122c cpv. 4 AP-LStrI).

1.1.4 Adeguamento degli obblighi nel quadro dell’esecuzione dell’allontanamento e delle misure coercitive (punto 3.1.4)

Nel rapporto relativo all’introduzione della cavigliera elettronica nella legge sugli stranieri e la loro integrazione4, il Consiglio federale non giudica necessario introdurre una disposizione nella LStrI concernente la sorveglianza elettronica (electronic monitoring). In linea di principio, l’Esecutivo ritiene che le alternative alla carcerazione amministrativa già previste dalla LStrI siano più mirate ed efficaci. Per ampliare il margine di manovra delle autorità cantonali competenti nei casi di esecuzione, occorre tuttavia creare una base legale per l’obbligo di presenza nelle strutture di alloggio cantonali. Questa misura è in linea con le proposte avanzate dai Cantoni nel quadro dell’elaborazione del rapporto in adempimento del postulato (art. 73a AP-LStrI).

Inoltre, sulla base di una decisione del Tribunale federale, deve essere modificata la disposizione della LStrI riguardante la cosiddetta «carcerazione per comportamento non cooperativo nel quadro di una procedura di Dublino». Questa detenzione deve terminare entro al massimo sei settimane dall’ordine di carcerazione (art. 76a cpv. 4 AP-LStrI).

1.1.5 Diritti di accesso ai sistemi d’informazione (punto 3.1.5)

Nella legge federale del 20 giugno 20035 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) deve essere creata la base legale affinché le autorità cantonali di esecuzione delle pene possano accedere anche ai dati degni di particolare protezione contenuti nel sistema centrale d’informazione sulla migrazione (SIMIC) di cui necessitano nell’ambito dell’esecuzione di sentenze penali emanate dai tribunali penali cantonali e dalle autorità penali federali (art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. m AP-LSISA).

Altri collaboratori delle competenti unità della SEM, le corti competenti del Tribunale amministrativo federale e le rappresentanze e missioni svizzere all’estero devono ottenere l’accesso a determinati dati personali contenuti nel sistema d’informazione per il rimpatrio (eRetour) della SEM di cui necessitano nell’ambito dell’adempimento dei loro compiti (art. 109h lett. a n. 3 nonché h e i AP-LStrI).

1 RS 142.20

2Rapporto del Consiglio federale del 4 marzo 2022 in adempimento del postulato 19.3651 Nantermod del 19 giugno 2019.

3Rapporto del Consiglio federale del 23 febbraio 2022 in adempimento del postulato 18.4100 della Commissione delle istituzioni

politiche del Consiglio nazionale del 1° novembre 2018, FF 2022 776.

4Rapporto del Consiglio federale del 16 dicembre 2022 in adempimento del postulato 20.4265 della Commissione degli affari giuridici

del Consiglio degli Stati del 19 ottobre 2020 sull’introduzione del braccialetto elettronico nella legge sugli stranieri.

5 RS 142.51