Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine

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in ambito scientifico, culturale o sportivo (art. 23 cpv. 3 lett. b LStrI) o persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI), l’attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine, purché siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 26a LStrI, il servizio prestato sia di carattere transfrontaliero e temporaneo e l’attività sia nell’interesse dell’economia svizzera (art. 26 LStrI). In questi casi, essendo l’ammissione legata all’attività e al datore di lavoro specifici, non è possibile un cambio d’impiego senza che prima sia rilasciata un’autorizzazione.

Modifica proposta

In aggiunta al diritto di cambiare impiego, si propone anche di eliminare l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività indipendente. Occorre inoltre prevedere espressamente che un permesso di dimora (indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente) può essere subordinato alla condizione del divieto di cambiamento di attività lucrativa per un determinato periodo di tempo (v. capitolo 4, art. 38 cpv. 2–4 AP-LStrI).

Cittadini UE/AELS

La modifica proposta non si applica ai cittadini UE/AELS e del Regno Unito19. La limitazione della mobilità professionale di cittadini UE violerebbe l’articolo 7 lettera b ALC (precisato dagli art. 8 [lavoratori dipendenti] e 14 [lavoratori autonomi], allegato I ALC), che disciplina il diritto alla mobilità geografica e professionale.

Motivazione

La soppressione dell’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente può ripercuotersi positivamente sulla promozione dell’innovazione in Svizzera. Per esempio, si eliminano gli impedimenti amministrativi per le start-up, poiché lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative non viene ostacolato da incertezze in merito alla valutazione dell’interesse per l’economia svizzera e da un eventuale rifiuto dell’autorizzazione. Ciò può anche aumentare le prospettive di permanenza a lungo termine dei professionisti qualificati. È vero che non si possono escludere rischi marginali sul mercato del lavoro in caso di creazione di imprese da parte di persone meno qualificate e in settori economicamente meno forti. Tuttavia, i vantaggi in termini di innovazione per la piazza economica svizzera meritano una ponderazione maggiore. In caso di rinuncia all’attuazione delle modifiche dell’articolo 38 LStrI, la categoria di lavoratori altamente qualificati ammessi sul mercato del lavoro svizzero continuerebbe a essere soggetta all’obbligo di autorizzazione in caso di passaggio da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente. Questa disparità sul piano giuridico non è giustificata, in particolare perché contraddice l’auspicata integrazione positiva e durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico (art. 23 cpv. 2 LStrI). Pertanto, per ragioni economiche, la mobilità professionale di questo gruppo di persone dovrebbe essere limitata solo in casi eccezionali.

Nel contesto del rinnovo del permesso di soggiorno occorre tuttavia prestare particolare attenzione al rischio di un possibile abuso durante il passaggio a un’attività indipendente.

Inoltre queste persone rientrano nella categoria dei lavoratori indigeni (art. 21 cpv. 2 LStrI) che sul mercato del lavoro hanno la precedenza rispetto ai cittadini di Stati terzi di nuova entrata in Svizzera. La possibilità di passare a un’attività lucrativa indipendente senza un’autorizzazione migliorerà ulteriormente le loro opportunità di integrazione economica.

In occasione di una revisione della LStrI20 (in vigore dal 1° gennaio 2019), l’obbligo di autorizzazione per l’inizio e la fine di un’attività lucrativa dipendente o indipendente per rifugiati (art. 61 cpv. 1 e 2 della legge del 26 giugno 199821 sull’asilo [LAsi] in combinato disposto con l’art. 85a cpv. 2–6 LStrI) e persone ammesse provvisoriamente (art. 85a LStrI) è stato sostituito da un semplice obbligo di notifica. Anche i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente fanno parte della categoria dei lavoratori indigeni (art. 21 cpv. 2 LStrI). Pertanto queste due categorie incontrano meno ostacoli per l’avvio di un’attività lucrativa indipendente rispetto ai titolari di un permesso di dimora, il cui passaggio a tale tipo di attività è attualmente soggetto all’obbligo di autorizzazione (art. 38 cpv. 3 LStrI). Di conseguenza, soprattutto le persone qualificate devono affrontare ulteriori ostacoli amministrativi quando intendono realizzare idee imprenditoriali innovative; infatti, nell’ambito della procedura di autorizzazione, deve essere dimostrato in prospettiva futura l’interesse per l’economia svizzera dell’attività indipendente prevista (art. 19 lett. a LStrI).

Secondo il diritto vigente, il coniuge e i figli di una persona che ha ottenuto un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa possono avviare senza autorizzazione sia un’attività dipendente che indipendente (cfr. art. 46 LStrI in combinato disposto con l’art. 27 dell’ordinanza del 24 ottobre 200622 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA]). Essi godono pertanto di un trattamento migliore rispetto a quello riservato alla persona che hanno raggiunto in Svizzera. Una tale disparità di trattamento non è giustificata.

Menzionando esplicitamente la possibilità di impedire per un determinato periodo di tempo il cambio dell’attività lucrativa, si vuole eliminare l’incertezza circa la possibilità di limitare il cambio d’impiego ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LStrI.

Disposizioni transitorie

Nel quadro di questa modifica non sono necessarie disposizioni transitorie. Dall’entrata in vigore della nuova disposizione le domande pendenti potranno essere stralciate e i richiedenti potranno avviare la propria attività lucrativa indipendente. I permessi concessi per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, che già secondo le precedenti disposizioni non erano soggetti a ulteriori limitazioni relative alla mobilità professionale, manterranno la loro validità. Non sarà più necessario presentare nuove domande vista l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione.

19Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cit-

tadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

RS 0.142.113.672

20FF 2013 2045 (messaggio); FF 2016 2471(messaggio aggiuntivo).

21RS 142.31

22 RS 142.201