Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine
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Art. 122c cpv. 4 (nuovo)
La nuova norma si orienta essenzialmente alla pubblicazione delle sentenze, che avviene solitamente in forma anonimizzata (p. es. art. 27 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 200552 sul Tribunale federale [LTF]). L’oggetto della pubblicazione riguarda solamente le decisioni finali passate in giudicato, mentre le decisioni parziali e incidentali non devono essere pubblicate. La formulazione potestativa chiarisce che la SEM decide in merito alla necessità di una pubblicazione. Vi possono essere casi in cui, date le circostanze concrete, lo scopo della pubblicazione non è raggiunto, per esempio nel caso delle decisioni di non entrata nel merito o di stralcio.
Modifica della legge sull’asilo
Art. 79 lett. a
Al fine di garantire coerenza con la LStrI, il termine «centro della vita» è sostituito da «centro degli interessi». Si tratta di una modifica puramente linguistica che non ha alcun effetto materiale (cfr. art. 33 cpv. 1bis, 34 cpv. 1 e 2 lett. a-d e 61 cpv. 1 lett. abisAP-LStrI). A livello di ordinanza devono essere apportate le necessarie modifiche linguistiche nell’OASA (art. 16 cpv. 1, 67 cpv. 1 e 86 cpv. 2 lett. c n. 1 OASA).
Modifica della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. m (nuovo)
L’avamprogetto concede alle autorità cantonali di esecuzione delle pene (compresa l’assistenza riabilitativa), per l’adempimento dei loro compiti legali (nell’ambito dell’esecuzione delle sentenze penali dei tribunali penali cantonali e delle autorità penali della Confederazione), l’accesso in sola lettura ai dati degni di particolare protezione contenuti nel SIMIC. Si tratta, in particolare, dei dati del settore delle misure coercitive53 e dei dati relativi alle misure di allontanamento e respingimento.54 Inoltre le autorità di esecuzione delle pene devono essere a conoscenza di un eventuale caso medico55.
I nuovi diritti di accesso previsti dalla legge comportano una modifica dell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC (v. note a piè di pagina 25–27). È possibile consultare il SIMIC per esaminare i dati rilevanti nelle situazioni seguenti: apertura di un nuovo caso; prima di ogni seduta di pianificazione dell’esecuzione; a ogni concessione di un regime aperto (congedo, passaggio a un altro regime, scarcerazione condizionale nel quadro dell’esame annuale); in casi di portata internazionale; in caso di trasferimento e durante l’assistenza riabilitativa. Per la gestione e l’assistenza alle persone collocate le autorità di esecuzione delle pene – in particolare i servizi sociali presso le carceri durante la carcerazione preventiva – necessitano di dati inerenti al diritto in materia di migrazione nelle situazioni seguenti: all’arrivo nell’istituto di esecuzione delle pene (carcerazione preventiva); in occasione di ogni consulenza sociale in carcere; al momento d’informare le autorità in merito all’incarcerazione; per rispondere a domande dei clienti in merito al sostegno secondo il diritto in materia di aiuto sociale; nel quadro dell’assistenza in caso di richiesta dell’assicurazione invalidità o di prestazioni complementari; nel quadro dell’assistenza nella ricerca di un appartamento o di un lavoro; nel quadro dell’assistenza volta a strutturare le giornate nonché per le segnalazioni all’Autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Il SIMIC deve poter essere consultato ogniqualvolta per una persona debba essere eseguita una sentenza od ogniqualvolta una persona debba adempiere a un obbligo oppure venga trasferita in un istituto di esecuzione delle pene. Per garantire una base di dati sicura e aggiornata, in alcuni casi tali consultazioni devono poter essere effettuate più volte, in particolare se cambia la situazione della persona sul piano del diritto migratorio.
Modifica della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 93bisrubrica e cpv. 2 e 2bis
Capoverso 2: il 1° gennaio 2018 è stato abolito il contributo speciale prelevato sul reddito da attività lucrativa di determinate persone del settore dell’asilo. Di conseguenza la SEM non necessita più dei dati sul reddito trasmessi dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) al fine di verificare il conteggio del contributo speciale. Pertanto, il relativo passaggio nel capoverso 2 deve essere eliminato.
Capoverso 2bis: nel quadro dell’attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera, a gennaio 2023 è stato riorganizzato il sistema di sussidi federali per le spese di aiuto sociale alle persone del settore dell’asilo sostenute dai Cantoni (cfr. art. 20 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 199956[OAsi 2]). Per il calcolo dei sussidi federali non è più determinante soltanto il numero delle persone con attività lucrativa. D’ora in poi, in generale sarà parzialmente incluso e quindi considerato ai fini del calcolo del numero di importi forfettari globali da versare anche l’ammontare dei redditi conseguiti. Per poter considerare parzialmente i redditi percepiti, la SEM può effettuare una valutazione statistica dei dati reddituali trasmessi dall’UCC anche in forma anonimizzata (per ragioni legate alla protezione dei dati) e utilizzare gli indicatori ricavati al fine di quantificare i sussidi federali per le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni.
Questa valutazione statistica dei dati reddituali anonimizzati viene svolta anche nell’ambito della verifica del raggiungimento degli obiettivi d’integrazione nel quadro dell’attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera. Gli indicatori che se ne ricavano devono essere riportati nel monitoraggio annuale relativo all’Agenda Integrazione Svizzera.
Con il nuovo capoverso 2bisviene creata una base legale formale a tal fine.
52 RS 173.110
53Allegato 1, VII. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, e. Misure coercitive dell’ordinanza SIMIC.
54Allegato 1, VII. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, l. Misure d’allontanamento e respingimento [decisioni di rimpatrio
secondo l’art. 68a cpv. 1 lett. a, c e d LStrI e divieto d’entrata secondo l’art. 67 LStrI] eMAP dell’ordinanza SIMIC.
55Allegato 1, VII. Altri campi di dati SIMIC 3. Settore dell’asilo c. Procedura dell’ordinanza SIMIC.