Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine

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La nuova formulazione grammaticale dell’articolo 67 capoverso 1 LStrI recita: «La SEM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero allontanato», mentre la versione francese parla di «étranger frappé d’une décision de renvoi». Con ciò il provvedimento di divieto d’entrata secondo l’articolo 67 capoverso 1 lettera c si limiterebbe alle persone che sono state allontanate dalla Svizzera («allontanato» in italiano e «frappé d’une décision de renvoi» in francese). Questa interpretazione letterale non corrisponde tuttavia alla prassi. Infatti, l’intenzione del legislatore era unicamente quella di rendere obbligatoria la pronuncia di tali divieti d’entrata indipendentemente da una decisione formale di allontanamento, in particolare per consentire la loro segnalazione nel SIS. Il motivo della decisione di un divieto d’entrata, precedentemente menzionato nel capoverso 2 dell’articolo 67, è ora indicato nel capoverso 1. Questa limitazione deve essere eliminata nella frase introduttiva del capoverso 1 (v. capitolo 4, art. 67 cpv. 1 AP-LStrI).

Modifica di un rimando

In occasione di una revisione della LStrI39 è stato introdotto il nuovo articolo 85a LStrI; è necessario quindi aggiornare anche il relativo rimando nell’articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrI (v. capitolo 4, art. 30 cpv. 1 lett. l AP-LStrI).

Stralcio di un riferimento al contributo speciale prelevato sul reddito da attività lucrativa e valutazione statistica

Il 1° gennaio 2018 è stato abolito il contributo speciale prelevato sul reddito da attività lucrativa per determinate persone del settore dell’asilo. Pertanto deve essere abrogata una norma erroneamente ancora presente nella LAVS in questo contesto.

Nel quadro dell’attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera a gennaio 2023 è stato riorganizzato il sistema di sussidi federali per le spese di aiuto sociale alle persone del settore dell’asilo sostenute dai Cantoni. Oltre al numero delle persone che esercitano un’attività lucrativa è in parte considerato anche l’ammontare dei redditi percepiti. Affinché la SEM possa considerare parzialmente i redditi percepiti, è necessaria un’ulteriore modifica della LAVS (v. capitolo 4, art. 93biscpv. 2 e 2bisAP-LAVS).

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Le modifiche proposte relative alle facilitazioni riguardanti l’attività lucrativa (art. 38 cpv. 2 e 3 AP-LStrI) comporteranno una moderata riduzione dell’onere amministrativo a livello cantonale, poiché non sarà più necessaria un’autorizzazione per i titolari di un permesso di dimora che intendono passare da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente, a meno che il permesso sia vincolato a condizioni particolari. A livello federale non ci saranno ripercussioni finanziarie o in termini di personale, poiché le modifiche proposte riguardano esclusivamente attività operative di competenza dei Cantoni.

Anche la proposta di accesso per le autorità di esecuzione delle pene ai dati degni di particolare protezione nel SIMIC ridurrà l’onere amministrativo a livello cantonale. Questo dovrebbe essere notevolmente ridotto anche grazie alla procedura di richiamo introdotta con la modifica del regolamento SIMIC (entrata in vigore il 15 giugno 2023) con la quale le autorità di esecuzione delle pene possono accedere solo ai dati di base contenuti nel SIMIC. Questa modifica non produrrà ripercussioni a livello federale. La proposta di concedere l’accesso al sistema d’informazione per il rimpatrio (eRetour) ad altri collaboratori delle unità competenti della SEM, al personale di determinate corti del Tribunale amministrativo federale nonché alle rappresentanze e missioni svizzere all’estero semplifica ulteriormente i processi di lavoro.

Le restanti parti dell’avamprogetto non creano in linea di principio nuovi compiti per la Confederazione e i Cantoni. Si presuppone inoltre che le nuove norme non implicheranno risorse finanziarie e di personale per la Confederazione e i Cantoni.

3.3 Attuazione

L’avamprogetto non prevede nuovi compiti per le autorità esecutive federali e cantonali. Le spiegazioni relative alle necessarie modifiche a livello di ordinanza sono riportate nel capitolo 4.

4 Commenti ai singoli articoli

Modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 21a cpv. 7

Al fine di ripristinare la corrispondenza tra la legge (LStrI) e l’ordinanza (OC), si rinuncia a disciplinare la competenza in questa disposizione. Il fatto che un Cantone possa presentare al DEFR e non al Consiglio federale la domanda relativa all’assoggettamento di una categoria professionale all’obbligo di annuncio dei posti vacanti è già disciplinato nell’articolo 53e capoverso 1 OC.

Art. 30 cpv. 1 lett. c

Secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrI è possibile derogare alle condizioni d’ammissione al fine di disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85 LStrI) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi). Per quanto riguarda le persone ammesse provvisoriamente la disposizione rimanda all’articolo 85 LStrI. Questo articolo disciplina l’ammissione provvisoria e nel capoverso 6 della versione della LStrI valida fino al 31 dicembre 2018 stabilisce che le autorità cantonali possono rilasciare alle persone ammesse provvisoriamente un permesso per esercitare un’attività lucrativa indipendentemente dalla situazione economica e del mercato del lavoro. Gli altri capoversi dell’articolo 85 disciplinavano le carte di soggiorno, la ripartizione, il cambiamento di Cantone e il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente.

39 FF 2013 2045 (messaggio); 2016 2471 (messaggio aggiuntivo).