Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine
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La disposizione dell’obbligo di presenza rappresenta una misura meno severa rispetto alle altre misure coercitive di cui all’articolo 73 segg. LStrI. Tale misura può essere ordinata solo per un determinato numero di ore al giorno (al massimo sei ore) e per una durata massima di un mese. La misura dell’obbligo di presenza, tuttavia, è più lieve o meno incisiva rispetto agli arresti domiciliari, previsti in alcuni Stati europei come alternativa alla carcerazione, che limitano totalmente la libertà di movimento della persona interessata per l’intera durata della misura. In linea di principio l’obbligo di presenza può essere ordinato in qualsiasi struttura di alloggio (appartamento, centro di soccorso d’emergenza ecc.). Pertanto la persona può rimanere nell’ambiente in cui già si trova (v. capitolo 4, art. 73a, 76 cpv. 1 lett. b n. 6 e 76a cpv. 2 lett. k AP-LStrI).
Carcerazione Dublino
L’articolo 76a capoverso 4 LStrI prevede che si possa ordinare una cosiddetta «carcerazione per comportamento non cooperativo nel quadro di una procedura di Dublino» di massimo tre mesi. Questa carcerazione è stata introdotta nella LStrI a seguito dei risultati della procedura di consultazione per il recepimento e la trasposizione del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)30.
Se non è stato possibile eseguire il trasferimento unicamente a causa del suo comportamento, ai sensi di questa disposizione la persona interessata poteva essere trattenuta per un massimo di sei settimane (prorogabili fino a un massimo di tre mesi), a condizione che la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76a cpv. 3 lett. c) non fosse stata possibile e una misura più lieve non avrebbe permesso di raggiungere l’obiettivo. Tale carcerazione poteva essere ordinata anche una volta raggiunta la durata massima della carcerazione in vista di rinvio coatto, al fine di garantire un’esecuzione efficace della decisione di allontanamento Dublino.
Nella sentenza dell’11 marzo 202231 il Tribunale federale ha stabilito che questa disposizione relativa alla «carcerazione per comportamento non cooperativo nel quadro di una procedura di Dublino» deve essere interpretata conformemente ai requisiti del regolamento Dublino Ill (art. 28) e alla prassi della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Di conseguenza l’articolo 76a capoverso 4 LStrI non trova applicazione nella misura in cui è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 28 del regolamento Dublino III alla luce della giurisprudenza della CGUE nella sentenza Amayry32; in questo senso l’articolo 28 del regolamento Dublino III prevale sulla normativa nazionale dell’articolo 76a capoverso 4 LStrI (DTF 148 II 169, consid. 5.3.4). Secondo la CGUE la detenzione deve terminare al più tardi sei settimane dopo la data in cui la decisione di trasferimento è esecutiva (o in cui l’effetto sospensivo per l’esecuzione decade).
In base alla sentenza del Tribunale federale, l’articolo 76a capoverso 4 LStrI non è più applicabile se la durata massima della detenzione di sei settimane è già terminata con la carcerazione Dublino ordinaria in vista di rinvio coatto ai sensi dell’articolo 76a capoverso 3 lettera c LStrI. L’applicazione di tale disposizione può, tuttavia, essere ordinata se una persona non si è precedentemente trovata in carcerazione preliminare o in carcerazione in vista di rinvio coatto oppure se si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista di un’esecuzione volontaria del rinvio o ancora se si è resa irreperibile per un lungo periodo di tempo. Se si rifiuta di salire a bordo del mezzo di trasporto oppure se è nuovamente reperibile, la persona può essere trattenuta per un massimo di sei settimane fino al momento dell’esecuzione. L’articolo 76a capoverso 4 LStrI deve quindi essere modificato (v. capitolo 4, art. 76a cpv. 4 AP-LStrI).
3.1.5 Estensione dei diritti di accesso al SIMIC e al sistema d’informazione per il rimpatrio (eRetour)
Nuovo accesso al SIMIC per le autorità di esecuzione delle pene
I Cantoni eseguono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del Codice penale del 21 dicembre 193733 (CP). Inoltre sono obbligati a eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione (art. 372 cpv. 1 CP). Queste sentenze sono parificate alle decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti e i decreti delle autorità di accusa (art. 372 cpv. 2 CP). La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura (art. 439 cpv. 1 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200734; CPP).
Per l’adempimento dei compiti di esecuzione delle pene esiste in tutti i Cantoni un’autorità competente, di regola un servizio di esecuzione delle pene. Per adempiere i suoi compiti legali, questa autorità necessita anche dei dati inerenti al diritto in materia di migrazione presenti nel SIMIC, per esempio, per l’esecuzione delle sentenze e delle relative condizioni, la concessione di un regime aperto, i trasferimenti o la gestione dei casi di assistenza riabilitativa, la consulenza sociale in carcere e al momento d’informare le autorità in merito all’incarcerazione.
All’inizio del 2023 la Conferenza dei direttori dei servizi penitenziari cantonali (CDSPC) ha presentato una richiesta di consultazione dei dati di base del SIMIC da parte delle autorità di esecuzione delle pene. Poiché non si tratta di dati personali degni di particolare protezione, è sufficiente disciplinare tale consultazione a livello di ordinanza. Una corrispondente modifica dell’ordinanza del 12 aprile 200635 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC) è entrata in vigore il 15 giugno 2023. In questo modo le autorità di esecuzione delle pene (compresa l’assistenza riabilitativa) possono effettuare una ricerca dati semplice, efficace e centralizzata. Nel contempo si sgravano le autorità cantonali in materia di migrazione, che oggi rispondono alle numerose richieste delle autorità giudiziarie di esecuzione delle pene nell’ambito dell’assistenza amministrativa. Stando alle stime, attualmente le richieste di consultazione del SIMIC da parte delle autorità di esecuzione delle pene sono oltre 7000 al mese.
La modifica dell’ordinanza SIMIC menzionata non consente tuttavia alle autorità di esecuzione delle pene di consultare nel SIMIC i dati degni di particolare protezione; attraverso una modifica della LSISA si concede a queste autorità (inclusa
30RU 2015 1841
31DTF 148 II 169
32Sentenza Amayry della CGUE del 13 settembre 2017 nella causa C-60/16.
33RS 311.0
34RS 312.0