Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine
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Art. 76a cpv. 2 lett. k e 4
Capoverso 2 lettera k: il nuovo motivo di carcerazione in vista di rinvio coatto (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. b n. 6 AP-LStrI) deve di conseguenza essere indicato anche come motivo di irreperibilità nell’ambito della carcerazione Dublino. In presenza di un motivo di carcerazione ai sensi dell’articolo 76a capoverso 2 lettera k AP-LStrI, in futuro sarà possibile ordinare una carcerazione in vista di rinvio coatto Dublino secondo l’articolo 76a lettera c LStrI.
Capoverso 4: la «carcerazione per comportamento non cooperativo nel quadro di una procedura di Dublino» deve continuare a poter essere ordinata nei casi in cui una persona si renda irreperibile per un lungo periodo e quindi l’esecuzione del trasferimento possa avvenire solo molto più tardi e nei casi in cui, nonostante il precedente consenso al rimpatrio, la persona rifiuti di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell’esecuzione dell’allontanamento. Può essere ordinata però a una condizione: che la persona non si sia precedentemente trovata in carcerazione preliminare o in carcerazione in vista di rinvio coatto. Come per la carcerazione in vista di rinvio coatto Dublino, la carcerazione può durare al massimo sei settimane a contare dall’ordine di carcerazione; conformemente alla prassi attuale, non è più possibile una sua proroga. La SEM ha adeguato le istruzioni in base alla decisione del Tribunale federale50 il 1° luglio 202251 (v. punto 3.1.4).
Art. 93 cpv. 1
Le imprese di trasporto aereo sono tenute a riportare all’estero, oltre ai passeggeri cui è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen, anche quelli cui è rifiutato il transito nella zona di transito internazionale degli aeroporti.
Art. 109h lett. a n. 3 nonché h e i (nuovo)
L’accesso è limitato ai dati necessari per ottenere informazioni sullo stato d’attuazione di una procedura di rimpatrio e per comunicare tali informazioni all’interno del sistema. In questo modo, tutte le misure e le attività in preparazione di un rimpatrio volontario o coatto, comprese le interazioni con gli attori coinvolti, sono documentate nella stessa applicazione. Si evita così sia la discontinuità del supporto che l’utilizzo di altri sistemi. I diritti di accesso dettagliati sono stabiliti a livello di ordinanza.
Lettera a numero 3: i collaboratori dell’AD AS e dell’AD CFA non direttamente coinvolti nei preparativi di un allontanamento dalla Svizzera devono conoscere, in particolare nel caso di domande di riesame (art. 111b LAsi), lo stato di una procedura di rimpatrio oppure sapere se la persona si trova in carcere. Le relative informazioni sono fondamentali, per esempio, allo scopo di valutare se ordinare misure precauzionali. Se l’esecuzione deve essere sospesa, è importante che i collaboratori della divisione Ritorno della SEM e le autorità cantonali competenti ne siano immediatamente informati nel sistema d’informazione per il rimpatrio (eRetour), al fine, per esempio, di poter annullare per tempo la prenotazione del volo. L’accesso ai dati sulla carcerazione ordinata, in particolare il tipo e la durata, consente ai collaboratori dell’AD AS e dell’AD CFA di valutare l’urgenza dell’elaborazione della domanda di riesame al fine di non compromettere le misure di rimpatrio coatto avviate. Se rifugiati riconosciuti, persone ammesse provvisoriamente o persone bisognose di protezione scelgono la partenza volontaria, questa informazione deve essere trasmessa dalla divisione Ritorno agli uffici competenti del settore procedura d’asilo della SEM, affinché dopo la partenza sia registrata la fine dello statuto S o dell’ammissione provvisoria o l’estinzione della qualità di rifugiato.
Per i collaboratori della divisione Ammissione Dimora dell’AD II è importante disporre delle corrispondenti informazioni su eventuali procedure di rimpatrio quando si tratta di pronunciare divieti d’entrata secondo l’articolo 67 LStrI. Da quando è stata introdotta la nuova applicazione di e-Gov «eMAP» (misure amministrative e penali) il 7 marzo 2023, il personale della divisione Ammissione Dimora dell’AD II verifica e dispone i divieti di entrata nei confronti di stranieri allontanati solamente in eGov. In eMap vengono registrate anche le partenze dalla Svizzera avvenute in seguito a una decisione di allontanamento disposta a livello federale o cantonale o a una decisione di espulsione giudiziaria. In alcuni di questi casi le formalità in vista della partenza sono svolte nell’applicazione eRetour. È quindi particolarmente importante che i collaboratori della divisione Ammissione Dimora possano accedere all’applicazione di e-Gov «eRetour». Questo accesso permette di consultare i dati disponibili sul processo di allontanamento, in particolare le misure coercitive registrate, senza l’ulteriore consultazione del SIMIC. Se la partenza dalla Svizzera avviene con il sostegno della SEM, ma non è ancora stata comunicata in eMAP, i dati possono essere rettificati. Ciò migliora la qualità delle statistiche sui rimpatri e rende più efficienti i processi di lavoro.
Lettera h: anche per i collaboratori delle corti competenti del Tribunale amministrativo federale (TAF) è importante poter visualizzare le informazioni relative al settore dei rimpatri necessarie nel quadro delle procedure di revisione, riesame e ricorso. Attraverso l’accesso diretto a eRetour e ai documenti ivi contenuti non sarà più necessario l’inoltro al TAF dei corrispondenti documenti da eRetour da parte dei collaboratori della SEM. Il TAF sarà inoltre in grado di comunicare direttamente alla divisione Ritorno, tramite l’applicazione, eventuali decisioni incidentali che comportano l’interruzione delle misure in vista di un allontanamento. Ciò semplificherà i processi di lavoro e contribuirà a velocizzare le procedure di ricorso. I dati degni di particolare protezione come i dati biometrici (art. 109g cpv. 2 lett. b LStrI) e i dati medici necessari a valutare l’idoneità al trasporto di una persona (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI) sono esclusi dal previsto accesso online.
Lettera i: ai collaboratori delle rappresentanze e missioni svizzere all’estero l’accesso a eRetour serve per poter trasmettere in modo sicuro i mandati conferiti dalla SEM in particolare agli Immigration Liaison Officer (ILO). La divisione Ritorno della SEM chiede alle rappresentanze e missioni svizzere nei Paesi d’origine, di provenienza o terzi di collaborare alle indagini volte a identificare una persona, chiarire le condizioni mediche nel Paese di provenienza, preparare un rimpatrio coatto accompagnato con volo di linea o speciale o erogare un aiuto al ritorno. Questo nuovo accesso sostituisce gli strumenti di comunicazione gestiti parallelamente in eRetour. L’accesso all’applicazione consente il monitoraggio dei mandati in corso, una comunicazione diretta e trasparente e una collaborazione semplificata tra la divisione Ritorno e gli ILO distaccati dalla SEM. I dati degni di particolare protezione come i dati biometrici (art. 109g cpv. 2 lett. b LStrI), i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di una persona (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI) nonché i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione (art. 109g cpv. 2 lett. j LStrI) sono esclusi dal previsto accesso online. Nel quadro della procedura d’asilo le rappresentanze e missioni svizzere all’estero possono già accedere all’applicazione eAsyl.
50 Sentenza del Tribunale federale 2C_610/2021 dell’11 marzo 2022.
51 www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > Istruzioni I. Settore degli stranieri.