Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine
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Per i titolari di un permesso di dimora, ammessi a esercitare un’attività dipendente per prestare servizi transfrontalieri temporanei secondo l’articolo 26 LStrI (nessuna assunzione d’impiego presso un datore di lavoro svizzero), il permesso di dimora sarà sempre subordinato al divieto di cambiamento dell’attività lucrativa. I corrispondenti permessi di dimora sono sempre rilasciati a tempo determinato e in riferimento a un progetto specifico. Gli impieghi prestati in Svizzera ai sensi dell’articolo 26 LStrI sono sempre di natura temporanea, poiché nell’ambito dei servizi transfrontalieri l’attenzione non è rivolta al desiderio soggettivo dello straniero di trasferirsi in modo duraturo in Svizzera, bensì all’adempimento di un mandato o di un progetto tra due parti o imprese. Considerate le altre caratteristiche specifiche di un servizio transfrontaliero (ammissione temporanea senza verifica della priorità dei lavoratori indigeni, datore di lavoro straniero e quindi nessuna assunzione d’impiego in Svizzera) non si può presumere un diritto di soggiorno soggettivo, che conferisca al titolare del permesso di dimora tutti i diritti connessi. La durata massima dei distacchi dipende quindi dai termini stabiliti nelle convenzioni di sicurezza sociale e in linea di principio è di cinque anni. Anche nel caso dei lavoratori distaccati di Paesi privi di convenzioni di assicurazione sociale, la durata massima del distacco è solitamente di cinque anni, conformemente alle disposizioni delle convenzioni esistenti. Il riferimento ai termini previsti dalle convenzioni di assicurazione sociale si basa sul principio dell’assoggettamento dei lavoratori distaccati al diritto estero in materia di assicurazioni sociali. È quindi esclusa la soppressione automatica della limitazione della mobilità professionale dopo un determinato termine; pertanto ai sensi dell’articolo 26 LStrI il termine da definire nell’OASA non trova applicazione per le attività lucrative. In caso di soggiorno per l’esercizio di un’attività lucrativa avente per oggetto un servizio transfrontaliero temporaneo ai sensi dell’articolo 26 LStrI, il cambiamento dell’attività lucrativa presuppone sempre il rilascio di un nuovo permesso e la verifica delle condizioni di cui agli articoli 18–25 LStrI41. La durata massima della limitazione della mobilità professionale deve essere disciplinata nell’OASA. Per quanto riguarda i fornitori di servizi, la limitazione della mobilità professionale è disciplinata in linea di principio dalle relative convenzioni di assicurazione sociale.
Nel quadro di una revisione in corso della OASA sono già previste facilitazioni relative all’attività lucrativa indipendente o dipendente per i titolari di un permesso per casi personali particolarmente gravi (art. 31 cpv. 3 e 4 OASA). La procedura di consultazione si è svolta dal 22 febbraio 2023 al 29 maggio 2023.42
Dopo la prevista modifica dell’articolo 38 LStrI sarà necessario modificare anche l’articolo 83 OASA, riguardante la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro.
Capoverso 3: al fine di attuare la misura decisa dal Consiglio federale per il passaggio, senza necessità di autorizzazione, da un’attività lucrativa dipendente a una indipendente, deve essere abolito l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 capoverso 3 LStrI (v. considerazioni ad cpv. 2).
Capoverso 4: questa norma viene integrata nella nuova prima frase del capoverso 2 (v. considerazioni ad cpv. 2).
Art. 61 cpv. 1 lett. abis(nuovo)
La disposizione proposta introduce un nuovo motivo di decadenza dei permessi. Oltre ai motivi già esistenti, un permesso decade anche nel caso in cui il centro degli interessi è trasferito all’estero. Il rilascio e il mantenimento di un permesso di dimora o di domicilio presuppone che la persona intenda anche stabilirsi effettivamente in Svizzera.
ll motivo di decadenza proposto non si applica nei casi di cui all’articolo 61 capoverso 1 lettera a (notificazione della partenza dalla Svizzera) e capoverso 2 LStrI (soggiorno all’estero di sei mesi). Ciò è il caso solo se la persona interessata ha trasferito il centro dei suoi interessi personali all’estero, ma soggiorna comunque regolarmente in Svizzera e quindi non si tratta di un soggiorno all’estero di sei mesi. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in questi casi non decade il permesso secondo il diritto vigente (DTF 145 II 322 consid. 2.3 con riferimenti; 120 Ib 369 consid. 2).
La disposizione proposta mira in particolare a evitare che uno straniero il quale ha trasferito il centro dei propri interessi all’estero e svolge un’attività lucrativa regolare possa continuare a possedere un permesso di dimora o di domicilio. Il Tribunale federale ha deciso che in una configurazione del genere le disposizioni di legge vigenti non possono comportare la decadenza del permesso di domicilio.43 Tuttavia, anche con la nuova norma proposta i Cantoni hanno la possibilità di rilasciare agli stranieri un permesso per frontalieri se i relativi requisiti sono soddisfatti (v. art. 25 LStrI).
Per la definizione di «centro di interessi in Svizzera» si può tenere conto della giurisprudenza del Tribunale federale. Da un lato, l’autorità che decide deve accertare, nell’ambito del principio inquisitorio, se la persona in questione ha spostato il centro dei propri interessi all’estero. Vi sono indizi in tal senso, per esempio, quando il nucleo familiare della persona interessata si trova all’estero ed è eventualmente finanziato con prestazioni complementari tramite l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità oppure quando la persona è raramente reperibile al suo domicilio. Tali indizi possono inoltre emergere sulla base di informazioni fornite dal servizio sociale o dal Comune politico, di attività su Facebook, di controlli della polizia presso il domicilio della persona interessata e di dichiarazioni di un vicino o del locatore.44 In una fase successiva è possibile porre domande anche alle persone in grado di fornire informazioni sui fatti o alla persona interessata e ai suoi familiari.45
La persona interessata è inoltre vincolata dall’obbligo di cooperazione in base sia alla norma generale dell’articolo 13 della legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa (PA) sia alla disposizione di diritto speciale dell’articolo 90 LStrI. Nell’ambito dell’obbligo di cooperazione spetta alla persona interessata dimostrare di essere rimasta in Svizzera e di non aver trasferito all’estero il centro dei propri interessi. Indizi in tal senso sono, per esempio, un contratto di locazione, una conferma da parte di terzi, fatture telefoniche, ricevute di pagamento o timbri di ingresso e uscita sul passaporto, se il possibile centro degli interessi si trova al di fuori dello spazio Schengen.
L’analisi dei timbri di ingresso e di uscita sul passaporto è spesso difficoltosa nella pratica, poiché sovente questi sono di difficile lettura e in alcuni casi vengono apposti nello stesso punto. In tale contesto, il previsto sistema di ingressi/uscite (EES) comporterà una semplificazione. L’EES è utilizzato per registrare elettronicamente gli ingressi e le uscite di cittadini
41Sentenza del Tribunale amministrativo federale F_488/2021 del 27 giugno 2022 consid. 8.1.
42www. fedlex.admin.ch > Pagina iniziale > Procedure di consultazione > in corso > DFGP > Procedura di consultazione 2022/84
43DTF 145 II 322.
44Sentenze del Tribunale federale 2C_502/2014 del 30 maggio 2014 consid. 2.2; 2C_381/2018 del 29 novembre 2018 consid. 4.3.
45Sentenza del Tribunale federale 2C 866/2017 del 7 marzo 2018, consid. 3.1.2.