Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 18 pagine

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particolare protezione nel SIMIC (art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. m AP-LSISA). Questi accessi devono rispettare le condizioni poste dalla nuova legge federale del 25 settembre 202061 sulla protezione dei dati (LPD) entrata in vigore il 1° settembre 2023.

Il trattamento dei dati personali (tipo di comunicazione dei dati) deve essere conforme al principio della proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPD)

La comunicazione dei dati su richiesta (a discrezione dell’autorità interpellata) deve essere sostituita con un accesso online (secondo il principio del self-service). L’accesso online è una forma di comunicazione che deve continuare a figurare in una legge formale nella misura in cui i diritti fondamentali della persona interessata possano subirne grave pregiudizio (art. 34 cpv. 2 lett. b LPD), vale a dire segnatamente, per definizione, ogniqualvolta si tratti di dati degni di particolare protezione. Nel capitolo 4 (art. 109h lett. a n. 3 e lett. h-i AP-LStrI nonché art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. m AP-LSISA) è spiegato per quale motivo è necessario modificare il tipo di comunicazione dei dati.

L’accesso online deve essere limitato ai dati necessari per l’adempimento di un compito (art. 6 cpv. 3 LPD)

Al fine di garantire il principio di legalità e la trasparenza del trattamento dei dati nei confronti della persona interessata, la legge deve elencare formalmente le categorie di dati degni di particolare protezione trattati. Per quanto riguarda la densità normativa vale quanto segue: quanto maggiore è il rischio di violazione della personalità o dei diritti fondamentali, tanto maggiore deve essere il grado di precisione della disposizione di legge e tanto più lo scopo del trattamento deve essere definito in modo preciso e riconoscibile per la persona interessata. Nel capitolo 4 (art. 109h lett. a n. 3 e lett. h-i nonché all’art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. m AP-LSISA) è spiegato che tutti i dati sono necessari alle autorità menzionate per l’adempimento dei loro compiti.

Deve essere indicato lo scopo della comunicazione dei dati (art. 6 cpv. 3 LPD)

Dall’articolo 109h lettera a numero 3 e lettere h e i AP-LStrI e dall’articolo 9 capoversi 1 lettera q e 2 lettera m AP-LSISA si evince chiaramente lo scopo per il quale oppure il contesto nel quale le autorità necessitano delle informazioni.

L’avamprogetto quindi tiene conto della protezione dei dati.

61 RS 235.1