Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAG-CN. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale · 23 pagine
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Risultati della consultazione: includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale
nel mondo reale sia in quello digitale, nonchÈ la combinazione delle due forme48. La nuova norma accelera l'identificazione degli gli autori sconosciuti e agevola l'assunzione delle prove all'estero; potrebbe semplificare l'assistenza giudiziaria in materia penale in quanto rende pi˘ facile giustificare il requisito della doppia punibilit‡49. Alcuni rammentano la scarsa efficacia delle misure nazionali per migliorare l'applicazione del diritto, insistendo sull'importanza che la Svizzera ratifichi il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione del 12 maggio 202250 sulla cibercriminalit‡51. Altri invece ritengono che il cyberstalking resta difficile da circoscrivere e individuare anche con la nuova norma penale52.
3.2 Progetto respinto
In tre respingono il progetto53.
A loro vedere, anche se la Svizzera non conosce una norma specifica contro lo stalking, non significa che tale comportamento non sia punibile: il diritto penale in vigore consente di punire i singoli atti di stalking sussumendoli in varie fattispecie penali; secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, Ë inoltre possibile considerare il comportamento nel suo insieme e qualificarlo come coazione54. UDC ritiene pertanto che non vi sia alcuna lacuna; Ë gi‡ possibile infliggere pene notevoli. IGM rinvia alle possibilit‡ offerte dal diritto civile, mentre altri ritengono che la norma proposta rifletta preoccupazioni politiche e simboliche, ma non si giustifichi in termini giuridici55.
SSDP Ë dell'avviso che l'articolo 34 della Convenzione di Istanbul non imponga agli Stati contraenti la creazione di una norma penale a sÈ stante contro lo stalking, ma soltanto l'obbligo di adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente gli stalker, il che Ë contemplato dal diritto vigente.
UDC teme nuovi problemi delimitativi con qualsiasi tipo di comportamento sgradevole. SSDP rileva problemi di delimitazione con la coazione e la minaccia: la norma penale proposta rende punibili comportamenti gi‡ vietati secondo l'articolo 181 CP; e anche a considerarla lex specialis non si risolvono i problemi di delimitazione. Il progetto contiene inoltre svariati concetti giuridici indeterminati ad esempio quello di ´insistenzaª, riferito alla minaccia; ne scaturiscono difficolt‡ di delimitazione rispetto all'articolo 180 CP (cfr. n. 4.3), con conseguente incertezza giuridica. IGM giudica difficile provare il dolo, rammentando che in Germania si sentono vittima di stalking in molti, mentre a confronto le condanne sono poche. Anche UDC ravvisa problemi probatori e applicativi pratici in merito.
Ecco perchÈ si ritiene inutile una norma penale a sÈ stante, in quanto la sostanza non cambia56. Per IGM il progetto Ë addirittura nocivo viste le forti ripercussioni finanziarie che avr‡ (cfr. n. 6), senza contare le possibili false accuse: Ë ad esempio ipotizzabile che, per motivi di tattica processuale, nel corso di una procedura di divorzio venga sporta una denuncia abusiva per stalking e che l'accusato subisca un pregiudizio anche se non emergono prove a suo
48ZH; PVL. Centro: proteggere meglio le vittime di stalking Ë importante proprio alla luce delle nuove tecnologie.
49ZH; VERDI; OAV.
50 RS 0.311.43
51 VERDI, PS.
52 TG CPS. Anche OAV: il progetto non tiene abbastanza conto del cyberstalking.
53 UDC; IGM, SSDP.
54 UDC; SSDP riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale; in generale IGM (possibilit‡ offerte dal diritto penale).
55 UDC; SSDP.
56 UDC; IGM.