Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine

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Capoverso 5: come negli articoli 31 e 32 LIVA si parla ora solo di beni e prestazioni di servizi. Per il calcolo del valore attuale continuano ad applicarsi le regole abituali.

Art. 79

Capoverso 1: viene eliminato l’ultimo periodo dal momento che la relativa procedura si è rive- lata inappropriata nella prassi. Di sovente accade infatti che l’anno successivo non vi sia più alcuna intenzione di passare al metodo delle aliquote saldo o che le condizioni per il passaggio non siano più soddisfatte. In questi casi è opportuno presentare una nuova domanda di ade- sione.

Capoverso 3: finora, in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo, non venivano effettuate correzioni, purché non venisse modificato anche il si- stema di rendiconto (controprestazioni convenute / ricevute). Se, da un lato, questo semplifi- cava il passaggio, dall’altro, l’applicazione delle aliquote saldo comportava che venisse in parte effettuata in modo forfetario una seconda deduzione dell’imposta precedente. Era anche un incentivo a passare al metodo di rendiconto effettivo prima di un grande investimento, a effet- tuare la deduzione integrale dell’imposta precedente e a tornare al metodo di rendiconto pre- cedente dopo i tre anni di attesa. Ora l’imposta precedente dedotta sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale suc- cessivo, deve essere restituita all’AFC al momento del passaggio. Queste correzioni devono avvenire in analogia alla procedura in caso di modifiche d’utilizzazione. In questo modo si in- tende garantire che non si conteggino imposte troppo elevate o troppo basse per effetto dell’ap- plicazione delle aliquote saldo. Ora il contribuente deve effettuare queste correzioni nell’ultimo rendiconto con il metodo effettivo prima del passaggio al metodo delle aliquote saldo.

Capoverso 4: visto che ora devono essere effettuate correzioni anche se il sistema di rendi- conto (controprestazioni convenute / ricevute) non cambia, nel capoverso 4 occorre aggiun- gere che in caso di modifica simultanea del sistema di rendiconto devono essere effettuate correzioni aggiuntive alla data del passaggio. Viene inoltre precisato come devono essere di- chiarate le correzioni relative alle posizioni debitori e creditori nel rendiconto con l’AFC. Mentre finora l’AFC effettuava queste correzioni al di fuori del processo di rendiconto, ora tutte le cor- rezioni devono essere effettuate dal contribuente nell’ultimo rendiconto con il metodo effettivo prima del passaggio.

Art. 81

Capoverso 1: viene eliminato l’ultimo periodo dal momento che la relativa procedura si è rive- lata inappropriata nella prassi. Talvolta accade infatti che l’anno successivo non si intenda più passare al metodo di rendiconto effettivo. Pertanto è appropriato presentare una nuova do- manda di passaggio.

Capoverso 1bis: le aliquote saldo possono cambiare o per effetto di adeguamenti delle aliquote legali oppure in seguito a un ricalcolo delle aliquote saldo. Le modifiche riconducibili all’au- mento o alla diminuzione delle aliquote legali non rappresentano un problema perché in questi casi non ne deriva né una posizione di maggiore vantaggio né una di maggiore svantaggio nei confronti dei contribuenti che adottano il metodo di rendiconto effettivo. Le modifiche delle ali- quote saldo avvengono di regola al 1° gennaio. Visto che è possibile abbandonare il metodo delle aliquote saldo sempre alla fine di un periodo fiscale, un contribuente che adotta questo metodo ha generalmente la possibilità di reagire immediatamente alla modifica delle aliquote. Se al momento della modifica dell’aliquota saldo un’impresa non ha ancora applicato il metodo delle aliquote saldo per un periodo fiscale intero, deve poter passare anticipatamente al metodo di rendiconto effettivo.

Esempio: la X Sagl viene iscritta nel registro dei contribuenti al 1° maggio 2028. L’impresa decide di applicare il metodo delle aliquote saldo e di conseguenza non può passare al me- todo effettivo prima del 1° gennaio 2030. Se, per effetto di un ricalcolo operato dall’AFC, il 1° gennaio 2029 cambia l’aliquota saldo di questo settore, la X Sagl deve avere la possibilità di passare al metodo di rendiconto effettivo a partire da tale data. Non è rilevante se l’aliquota saldo aumenta o diminuisce.