Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine
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Capoverso 2: in caso di superamento del limite della cifra d’affari e/o del limite del debito fiscale netto è obbligatorio passare al metodo di rendiconto effettivo. Superamenti isolati non devono però condurre immediatamente all’esclusione dal metodo delle aliquote saldo. Può per esem- pio accadere che un mandato voluminoso comporti il superamento di uno o addirittura di en- trambi i limiti nel corso di due anni consecutivi prima che la cifra d’affari e il debito fiscale si stabilizzino su un livello notevolmente più basso. Nell’ottica di ridurre l’onere amministrativo dovuto al passaggio a un nuovo metodo di rendiconto sono introdotte le due modifiche se- guenti: (1) il superamento deve ora verificarsi nel corso di tre anziché di due periodi fiscali consecutivi e (2) non importa l’entità del superamento.
I capoversi 3 e 4 sono abrogati perché non esiste più una regolamentazione speciale per il caso in cui il limite della cifra d’affari e/o del debito fiscale netto vengono superati di oltre il 50 per cento.
Capoverso 5: in questo capoverso viene regolamentata l’operazione contraria a quella dell’ar- ticolo 79 capoverso 3, segnatamente le correzioni in caso di passaggio dal metodo delle ali- quote saldo a quello di rendiconto effettivo. Poiché in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo i beni e le prestazioni di servizi sono gravati dall’imposta, in caso di passaggio al metodo di rendiconto effettivo occorre effettuare uno sgravio. Grazie a queste correzioni le imprese che passano al metodo di rendiconto effettivo sono equiparate a quelle che hanno sempre applicato tale metodo. Questa correzione deve essere effettuata nel primo rendiconto allestito con il metodo effettivo dopo il passaggio. Attraverso le correzioni in caso di adesione al metodo delle aliquote saldo, o di un suo abbandono, viene meno l’incentivo a passare a un metodo di rendiconto più vantaggioso ai fini dell’ottimizzazione fiscale.
Capoverso 6: visto che la nuova regolamentazione dispone di effettuare correzioni anche se il sistema di rendiconto (controprestazioni convenute / ricevute) non cambia, nel capoverso 6 occorre aggiungere che in caso di modifica simultanea del sistema di rendiconto devono essere effettuate correzioni aggiuntive alla data del passaggio. Viene inoltre precisato come devono essere dichiarate le correzioni relative alle posizioni debitori e creditori nel rendiconto con l’AFC. Mentre finora l’AFC effettuava queste correzioni al di fuori del processo di rendiconto, ora le correzioni devono essere effettuate dal contribuente nell’ultimo rendiconto con le aliquote saldo prima del passaggio.
Art. 82
Capoversi 2 e 3: le correzioni da effettuare in caso di passaggio dal metodo di rendiconto ef- fettivo a quello delle aliquote saldo secondo l’articolo 79 capoverso 3 rendono superflue le cor- rezioni alla fine dell’assoggettamento, in quanto il valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi è gravato dall’imposta precedente. Pertanto, i capoversi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 83
Capoverso 1: con il metodo delle aliquote saldo l’imposta precedente grava tutto ciò che viene utilizzato per eseguire le prestazioni imponibili e non imponibili. Pertanto, in caso di assunzione di un patrimonio o di parte di esso oppure di altri valori patrimoniali nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, il patrimonio assunto deve essere assoggettato all’imposta dalla persona assuntrice. In questo caso occorre proce- dere in analogia all’articolo 79 capoverso 3.
Capoverso 2: non è necessario effettuare correzioni solo se il patrimonio è stato utilizzato dall’alienante che applica il metodo di rendiconto effettivo per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Art. 84 cpv. 1 e 3
Capoverso 1: finora con il metodo delle aliquote saldo il numero di aliquote saldo applicabili era limitato a due. Questa limitazione deve essere abrogata.
Capoverso 3: adeguamenti formali alla nuova formulazione del capoverso 1.