Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine
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Art. 121a
Nel quadro della revisione della LIVA, all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA viene aggiunto il numero 1bissecondo cui è esentato dall’assoggettamento chi esercita un’impresa con sede all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. All’articolo 10 capoverso 2 LIVA viene inoltre aggiunta una lettera d secondo cui è esentato dall’assoggettamento chi esercita un’impresa con sede sul territorio svizzero la quale esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta.
Queste due disposizioni sostituiscono l’attuale articolo 121a OIVA che esonera dall’obbligo di annuncio chi sul territorio svizzero esegue esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta.
Art. 123
Secondo l’articolo 65a capoverso 1 LIVA il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure. Nel capoverso 1 viene chiarito come deve avvenire una trasmissione elettronica all’AFC. Nel capoverso 2 vengono elencati gli annunci, i rendiconti, le richieste e le notifiche per i quali è prescritta la procedura elettronica.
Art. 127 cpv. 1 lett. e–g
Il capoverso 1 stabilisce quali valori devono essere indicati in modo adeguato nel rendiconto con l’AFC:
Lettera e: data l’abrogazione delle procedure speciali di cui all’articolo 90 capoversi 1 e 2 non è più necessario indicare i relativi valori nel rendiconto. La lettera e è abrogata.
Lettera f: l’articolo 93, che disciplina le correzioni per beni immobili, è abrogato e di conse- guenza la lettera f deve essere anch’essa abrogata.
Lettera g: la regolamentazione riveduta prevede, in caso di passaggio ad altro metodo di ren- diconto, di effettuare correzioni sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi e di dichiararle nel rendiconto con l’AFC. Devono ora essere indicate nel rendiconto con l’AFC an- che le correzioni dovute a una modifica simultanea del sistema di rendiconto (passaggio dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute o viceversa). I documenti corrispondenti devono essere prodotti in forma adeguata dal contribuente.
Art. 150
L’imposizione volontaria delle prestazioni menzionate non viene autorizzata mediante deci- sione bensì è il contribuente a dichiarare nel rendiconto con l’AFC la cifra d’affari sulla quale è esercitata l’opzione e l’imposta a essa applicata, e deduce l’imposta precedente deducibile. Questo viene chiarito nell’adeguamento.
Art. 151 cpv. 2
Con la revisione della LIVA, all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA viene aggiunto il nu- mero 1bissecondo cui è esentato dall’assoggettamento chi esercita un’impresa con sede all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. Questo numero sostituisce l’articolo 121a OIVA. Le imprese che sono esentate dall’assogget- tamento secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1bisLIVA non devono beneficiare del rimborso dell’imposta perché altrimenti godrebbero di un vantaggio concorrenziale nei con- fronti delle imprese svizzere che allo stesso modo eseguono sul territorio svizzero esclusiva- mente prestazioni escluse dall’imposta.
Art. 153 cpv. 2
Con la revisione della LIVA alle prestazioni di organizzatori di manifestazioni si applica ora il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Se i destinatari di queste prestazioni hanno sede sul territorio svizzero trova applicazione l’imposta sull’acquisto. Potendo avvalersi della procedura di rimborso per gli acquisti gravati dall’IVA rifatturati ai loro clienti, gli organiz- zatori con sede all’estero possono evitare che l’IVA riscossa su questi acquisti entri a fare parte