Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine
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Art. 93
Viste le correzioni previste in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle aliquote saldo e viceversa, per i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non esistono più beni e prestazioni di servizi non gravati dall’imposta precedente. Di conseguenza viene meno la necessità di effettuare correzioni quando i beni immobili vengono destinati a un’attività esclusa dall’imposta o non sono più utilizzati nell’ambito dell’attività imprenditoriale. L’articolo 93 può quindi essere abrogato.
Art. 94 cpv. 1–3
Da una parte decade l’attuale riserva dell’articolo 93, che è abrogato. Dall’altra non è più ne- cessario regolamentare a quale aliquota saldo debba essere conteggiata una prestazione a una persona strettamente vincolata quando l’AFC ha autorizzato il contribuente ad applicare due aliquote saldo e la prestazione non può essere interamente attribuita a una sola di queste attività. Il numero di aliquote saldo applicabili non sarà più limitato e pertanto ogni prestazione può in linea di principio venire conteggiata all’aliquota saldo determinante per la prestazione in questione secondo l’ordinanza dell’AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività. Anche in questo caso vale la regola del 10 per cento.
Visto che per le prestazioni a persone strettamente vincolate e per le prestazioni al personale valgono le medesime regole, i capoversi 1–3 possono essere unificati.
Art. 95
Per le vendite di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili ora è determinante il tipo di prestazione.
Esempio: la Schreiner Sagl conteggia le sue prestazioni con le aliquote saldo del 3,5% (car- pentieri) e del 6,5 % (lavori a cottimo nel settore edilizio). L’impresa acquista una nuova pial- latrice e vende quella vecchia di 10 anni, che finora veniva impiegata per entrambi i tipi di prestazione. Secondo il diritto vigente, la Schreiner Sagl dovrebbe applicare al ricavo della vendita l’aliquota saldo del 6,5 %. Con la nuova regolamentazione diventa determinante il tipo di prestazione. La Schreiner Sagl aveva acquistato una piallatrice che ora rivende. Si tratta di un commercio di beni usati imponibili all’aliquota normale e l’aliquota saldo in questione am- monta al 4,3 %.
Nell’ordinanza riveduta sono introdotte le prestazioni di servizi attivabili, quindi per esempio le licenze. Anche la loro vendita deve essere conteggiata all’aliquota saldo prevista per questa prestazione.
Art. 97 cpv. 1 e 3
Capoverso 1: d’ora in poi tutte le corporazioni, e non solo le corporazioni forestali, devono essere considerate istituzioni affini di cui all’articolo 37 capoverso 5 LIVA. Ai fini di una migliore leggibilità, inoltre, le istituzioni precedentemente menzionate in un unico periodo vengono ora elencate singolarmente.
Capoverso 3: con la revisione parziale della LIVA si introduce una nuova esclusione dall’impo- sta per le agenzie di viaggio, che deve essere recepita nell’ordinanza.
Art. 98
Capoverso 1: il requisito della forma scritta non è più appropriato e deve essere sostituito da quello di utilizzo del portale.
Capoverso 2: l’articolo 100 dispone che le regole del metodo delle aliquote saldo si applicano anche al metodo delle aliquote forfetarie, purché l’OIVA non preveda disposizioni derogatorie al riguardo. Le disposizioni per le correzioni in caso di passaggio a un altro metodo di rendi- conto (art. 79 cpv. 3 e art. 81 cpv. 5) si applicano quindi anche al metodo delle aliquote forfe- tarie. In questo modo anche per le collettività pubbliche e le istituzioni affini viene meno l’incen- tivo a cambiare metodo di rendiconto al solo scopo di ottimizzare il carico fiscale. La durata minima di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie (tre periodi fiscali) e la durata 15/20