Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

per decidere quale aliquota saldo o aliquota forfetaria applicare a una posizione debitori è l’ali- quota vigente per l’attività dalla quale sono derivate queste posizioni debitori.

Esempio:

Percentuale sulla Aliquota saldo Aliquote saldo

cifra d’affari secondo attribuite

complessiva l’ordinanza

Pittori 52.0 % 5.1 % 5.1 %

Lavori a cottimo nel settore

29.0 % 6.5 % 6.5 %

edilizio

Muratori 12.0 % 4.3 %

4.3 %

Fabbri ferrai 7.0 % 3.5 %

Le posizioni debitori da lavori di fabbri ferrai sono imponibili al: 4.3 %

Il capoverso 2 contiene un’ulteriore precisazione che si è resa necessaria perché il numero delle aliquote saldo applicabili non è più limitato.

Art. 111a

Per ragioni di praticità deve essere possibile considerare un venditore quale persona assog- gettata all’imposta sull’importazione, anche quando la piattaforma mediante la quale ha ese- guito la vendita è assoggettata. Per ragioni evidenti, il campo di applicazione di questa dispo- sizione deve limitarsi a venditori che sono già assoggettati come imprese di vendita per corri- spondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA) o che dispongono di una dichiarazione d’adesione estero (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA). Infatti, se il venditore non è assoggettato e non esistono nemmeno indicazioni che la fornitura avviene mediante una piattaforma, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) tratta l’acquirente del bene quale debitore dell’imposta sull’importazione, con conseguente doppia imposizione.

Se la piattaforma non è iscritta nel registro dei contribuenti o se le informazioni necessarie per identificare la piattaforma non vengono comunicate al dichiarante di dogana, l’UDSC considera l’impresa di vendita per corrispondenza assoggettata o il venditore che dispone della dichiara- zione d’adesione estero come importatore (e non il cliente finale).

Art. 113 lett. g

Questa disposizione si trova ora alla lettera m dell’articolo 53 capoverso 1 LIVA (adeguamento del rango normativo).

Art. 118 cpv. 1bis

Le piattaforme assoggettate che importano beni in territorio svizzero possono richiedere l’ap- plicazione della procedura di riporto del pagamento (art. 63 LIVA) purché siano considerate fornitori della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA almeno per una parte delle loro forniture verso il territorio svizzero. Se l’AFC dispone nei loro confronti una misura amministrativa se- condo l’articolo 79a LIVA, revoca loro l’autorizzazione senza indugio. Per converso, in caso di annullamento della disposizione non esiste un termine di attesa, bensì la procedura di riporto del pagamento viene nuovamente autorizzata a partire dal giorno seguente.

Art. 120

Il capoverso 1 mantiene la disposizione vigente.

Capoverso 2: questa disposizione chiarisce a partire da quando le piattaforme elettroniche non sono più autorizzate ad applicare la procedura di riporto del pagamento, se nei loro confronti viene disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA. Non si deve attendere che la decisione passi in giudicato bensì l’importazione delle spedizioni di queste piattaforme deve essere impedita il prima possibile.