Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine
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Art. 76d
Capoverso 1: per stabilire gli acconti, l’AFC si basa su valori storici. Questi potrebbero essere troppo elevati o troppo bassi in confronto al credito fiscale dell’anno corrente. È pertanto op- portuno che il contribuente possa richiedere un adeguamento degli acconti. Di regola gli ade- guamenti dovrebbero limitarsi a uno per periodo fiscale ma sono possibili anche più adegua- menti. Si parte dal presupposto, inoltre, che i contribuenti richiederanno soprattutto riduzioni, dal momento che apportano vantaggi in termini di liquidità disponibile.
Capoverso 2: il rendiconto annuale deve essere effettuato in modalità ampiamente automatiz- zata. Le domande di adeguamento degli acconti sono pertanto consentite soltanto prima della scadenza dell’acconto e possono essere presentate unicamente per via elettronica tramite l’ap- posito portale.
Art. 77 cpv. 2 lett. g, h e cpv. 3
Capoverso 2 lettera g: le aliquote saldo sono aliquote settoriali che considerano in modo forfe- tario tutte le imposte precedenti che sono contenute negli acquisti di merci, prestazioni di ser- vizi, mezzi d’esercizio e beni d’investimento, nonché nelle spese generali. Un’impresa di ven- dita per corrispondenza che si avvale di una piattaforma elettronica assoggettata all’imposta per vendere beni che al momento della vendita si trovano sul territorio svizzero fornisce una prestazione esente dall’imposta nei confronti della piattaforma elettronica. Da parte sua, la piat- taforma elettronica è considerata fornitrice della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA e deve imporre la fornitura al cliente. Se le venisse concesso di applicare il metodo delle aliquote saldo, la piattaforma elettronica potrebbe effettuare una deduzione forfetaria dell’imposta precedente anche se i beni commercializzati non sono gravati da alcuna imposta precedente.
Capoverso 2 lettera h: le imprese estere che eseguono prestazioni sul territorio svizzero sono normalmente iscritte all’estero come contribuenti IVA e possono dedurre nel loro Paese le im- poste precedenti estere sostenute. Se applicassero il metodo delle aliquote saldo, le imprese estere che eseguono prestazioni sul territorio svizzero effettuerebbero in modo forfetario una seconda deduzione dell’imposta precedente su queste prestazioni preliminari. Anche se il ma- teriale utilizzato per eseguire la prestazione (p. es. il colore usato da un pittore) fosse gravato dall’IVA svizzera, magari perché l’impresa estera ha acquistato il materiale in Svizzera o lo ha importato in territorio svizzero, l’applicazione del metodo delle aliquote saldo condurrebbe a un onere fiscale troppo basso per l’impresa estera perché sul territorio svizzero i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento non sono gravati da imposte precedenti sul territorio svizzero. La pos- sibilità di applicare le aliquote saldo deve pertanto essere abrogata. Questo però non vale per gli stabilimenti di imprese estere sul territorio svizzero assoggettati all’imposta.
Capoverso 3: i numeri 28 e 28bisdell’articolo 21 capoverso 2 LIVA riguardano le collettività pubbliche che non possono conteggiare l’imposta con il metodo delle aliquote saldo bensì con il metodo di rendiconto effettivo o con il metodo delle aliquote forfetarie. Erroneamente, quindi, finora non risultavano escluse dalla possibilità di opzione in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo. Con la revisione parziale della LIVA si introduce inoltre una nuova esclu- sione dall’imposta per le agenzie di viaggio, che deve essere recepita nell’ordinanza.
Art. 78
Capoverso 1: il requisito della forma scritta finora prescritto nel capoverso 1 per l’adesione al metodo delle aliquote saldo non è più appropriato visto che l’adesione avviene ormai da anni praticamente solo per via elettronica tramite l’apposito portale. In futuro deve essere prescritto l’utilizzo del portale.
Nel capoverso 3 viene precisato che occorre applicare il metodo di rendiconto effettivo per tre periodi fiscali interi prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Questa precisazione non comporta alcuna modifica del quadro giuridico visto che finora si procedeva già in questo modo.
Capoverso 4: precisazione linguistica senza modifica del contenuto.