Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
minima di attesa per il ritorno al metodo delle aliquote forfetarie (dieci periodi fiscali) sono en- trambe abbreviate a un solo periodo fiscale.
Capoverso 3: da un lato, viene prescritto l’utilizzo del portale. Dall’altro, viene eliminato l’ultimo periodo dal momento che la relativa procedura si è rivelata inappropriata nella prassi. Può infatti accadere che l’anno successivo non vi sia più intenzione di cambiare metodo di rendiconto.
Art. 99 cpv. 3
Capoverso 3: la possibilità già affermata nella prassi di conteggiare volontariamente tutte le cifre d’affari all’aliquota forfetaria massima autorizzata viene espressamente recepita nel capo- verso 3. L’attuale precisazione in merito al fatto che il numero delle aliquote forfetarie non è limitato è superflua, in quanto la stessa regola vale ora anche per il metodo delle aliquote saldo. Senza questa precisazione, si applicano le regole del metodo delle aliquote saldo, conforme- mente all’articolo 100.
Art. 99a
Con l’abrogazione dell’articolo 99a, la disposizione dell’articolo 91 secondo cui l’imposta sull’acquisto deve essere dichiarata nel periodo di rendiconto in cui è sostenuta si applica an- che al metodo delle aliquote forfetarie.
Art. 104a
Sempre più spesso si constata che le imprese (principalmente nel settore edilizio) chiedono il pagamento in contanti delle prestazioni eseguite. Sono stati accertati pagamenti di importi da cinque a sei cifre. La liquidità viene prelevata in contanti dal conto bancario dell’impresa desti- nataria delle prestazioni (mandante) e il trasferimento/pagamento viene confermato mediante l’apposizione della firma sulla fattura. Tali pagamenti in contanti generalmente non sono giusti- ficati da motivi plausibili. Spesso si sostiene che siano stati effettuati su richiesta delle imprese che eseguono le prestazioni. Dal canto loro, queste ultime tendono sovente a non registrare in contabilità le cifre d’affari realizzate e di conseguenza a non versarvi la relativa imposta. Spesso nella contabilità delle imprese non si trova neppure un riferimento a queste cifre d’affari. Il mandante assoggettato esercita correttamente il suo diritto di deduzione dell’imposta prece- dente, visto che riceve una fattura secondo l’articolo 26 LIVA in cui la ricezione del pagamento in contanti viene confermata tramite firma. Ne derivano ingenti perdite di IVA.
I pagamenti eseguiti tramite il conto bancario o postale devono necessariamente essere regi- strati nella contabilità ed è quindi difficile incassare l’importo senza il corrispondente conteggio delle assicurazioni sociali o delle imposte. Per gli uffici dei fallimenti e delle contribuzioni è quindi più semplice provare la sottrazione di imposte e tributi e avviare eventuali procedimenti penali e/o procedure di recupero d’imposta.
Se ai pagamenti in contanti pari o superiori a 15 000 franchi non si applica la procedura di notifica e viene invece emessa una fattura che reca l’imposta, il destinatario delle prestazioni (mandante) corre il rischio di vedersi negato il suo diritto di deduzione dell’imposta precedente qualora il fornitore delle prestazioni non dichiarasse o versasse correttamente l’imposta sulla cifra d’affari. Se non intendono applicare la procedura di notifica, le parti possono effettuare il pagamento tramite conti bancari o postali. In questo modo si esclude il rischio di non poter esercitare il diritto di deduzione dell’imposta precedente.
Sono esclusi da questa norma i pagamenti in contanti da parte di destinatari delle prestazioni non iscritti nel registro dei contribuenti IVA poiché manca il requisito fondamentale per la pro- cedura di notifica, ossia che entrambe le parti siano iscritte nel registro dei contribuenti IVA.
Art. 107 cpv. 1 e 2
Capoverso 1: viene introdotto un adeguamento linguistico per chiarire che alle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio deve essere applicata l’imposta. Occorre inoltre un’ulteriore precisazione perché il numero delle aliquote saldo applicabili non è più limitato. Determinante